La Mariegola

Introduzione

Tra le Scuole Grandi veneziane, quella di San Marco è l’unica di cui non si possiede alcun esemplare originale della regola-madre (o Mariegola) contenente l’elenco dei Capitoli che disciplinavano i requisiti dei confratelli e gli obbiettivi del loro sodalizio. Le numerose Mariegole oggi conservate nell’Archivio di Stato di Venezia (buste 2-6) sono difatti dei registri che, seppur ricchi di utili informazioni di natura biografica, si limitano a elencare i nomi dei confratelli ammessi alla Scuola tra il 1440 e il 1678. Nella Biblioteca del Museo Correr si trovano altre due Mariegole, denominazione che come nel caso precedente è però da considerarsi impropria o quantomeno fuorviante. Il primo esemplare consiste in un bifoglio membranaceo con due pregiate miniature raffiguranti San Marco in trono che benedice i confratelli e la Flagellazione di Cristo (Cl. IV, 83), unico superstite di una Mariegola oggi perduta e databile attorno alla metà del XIV secolo. L’altra Mariegola, invece, comprende esclusivamente un inventario delle reliquie e suppellettili di proprietà della Scuola tra il 14 luglio 1421 e il 14 agosto 1479 (Cl. IV, 19).

La trascrizione che si presenta in questa sede è tratta da un manoscritto cartaceo compilato da un autore anonimo tra il XVII e il XVIII secolo e attualmente conservato all’Archivio di Stato di Venezia (Scuola Grande di San Marco, Parti antiche circa metodi della Scuola, 1260-1584, b. 216). Il registro è privo di cartulazione e riporta in copia l’elenco dei primi quarantacinque Capitoli – assenti tuttavia i Capitoli 10 e 40 – a cui seguono in ordine cronologico una serie di provvedimenti presi dalla Scuola tra il 24 marzo 1392 e il 26 gennaio 1585. Allo stato attuale delle ricerche non è stato possibile risalire al contenuto dei Capitoli mancanti.

Nonostante il testo offra due date riferibili agli estremi cronologici della compilazione dei Capitoli (la fondazione della Scuola nel 1260 e il già citato provvedimento del 1392), a seguito di un’osservazione più attenta emergono tuttavia numerose contraddizioni. Se infatti un provvedimento del Consiglio dei Dieci in materia di controllo delle nuove iscrizioni nelle Scuole (26 marzo 1366) permetterebbe di datare con certezza il Capitolo 9, è pur vero che il contenuto del Capitolo stesso – la limitazione del numero dei confratelli a un massimo di seicento individui – recepisce in verità un ulteriore decreto formulato solo il 9 aprile 1399. Data, quest’ultima, che per ovvie ragioni metterebbe fuori gioco l’estremo cronologico del 1392 a cui si è creduto di poter ancorare la conclusione della formulazione dei quarantacinque Capitoli. Non che i Capitoli restanti siano meno contraddittori. Un esempio su tutti è rappresentato dal Capitolo 14, in cui compare per la prima volta il divieto di congregarsi durante la notte: divieto deciso dal Consiglio dei Dieci il 9 marzo 1312 e che dunque risulterebbe anteriore all’appena citato Capitolo 9, la cui presunta datazione è stata fissata tra 1366 e il 1399. Come se non bastasse, nel Capitolo 14 si indica chiaramente in Santi Giovanni e Paolo il luogo in cui si trovava a quel tempo la sede della Scuola (“S. Zanepolo alla nostra casa”), questione che però porterebbe ad avanzare la datazione del Capitolo di più di un secolo, ovvero a partire almeno dal trasferimento della Scuola nel 1438. Avanzamento che, tra l’altro, va segnalato anche nel caso del Capitolo precedente, il 13, dove si tratta delle celebrazioni funebri da tenersi nella “nostra giexia de S. Zanepollo”, ovvero presso l’altare maggiore della basilica domenicana il cui giuspatronato fu richiesto dalla Scuola solo nel luglio del 1437. In aggiunta a queste evidenti contraddizioni – qui sottolineate per raccomandare una lettura informata del testo – si segnala infine il problema relativo alla data di fondazione della Scuola. Secondo quanto riportato dal manoscritto la costituzione della confraternita avvenne nel 1260, data però da intendersi secondo il calendario vigente a Venezia fino alla caduta della Repubblica (more veneto), che corrisponde al 1261 dell’attuale sistema gregoriano. Buona parte della storiografia ritiene infatti che la Scuola venne fondata tra il gennaio e il febbraio del 1260 more veneto, ovvero tra il gennaio e il febbraio del 1261.

Per ragioni di completezza si è deciso di aggiungere in Appendice una serie di documenti estranei al corpo principale dei Capitoli della Mariegola, ma fondamentali per una corretta comprensione dei meccanismi interni alla Scuola. Trascritti in ordine cronologico, questi documenti trattano dell’istituzione di un fondo dotale per fanciulle in età da marito, dell’accentramento del potere nelle mani dei soli cittadini veneziani originari, del trasferimento della Scuola a Santi Giovanni e Paolo e dell’istituzione della Zonta. Infine, per una più facile comprensione del testo originale in veneziano si è deciso di allegare alla trascrizione un glossario, dei brevi riassunti dei capitoli e, qualora esistente, la rubrica (R: …) di ogni capitolo.

 

Glossario

Bagnadori: avevano il compito di lavare il corpo dei confratelli deceduti in preparazione delle celebrazioni funebri.

Banca: o “Guardian Grande con li soi Compagni”: l’insieme degli ufficiali della Scuola; il termine Banca deriverebbe dalla panca o banca a cui sedevano gli ufficiali.

Benintrada: la tassa pagata da ogni nuovo confratello al momento della sua iscrizione alla Scuola.

Boni huomeni: termine generico utilizzato per indicare dei membri non nobili della società veneziana con cospicue possibilità finanziarie e riconosciuta esperienza negli affari.

Campana del Matutin: suonava un’ora prima dell’alba (“matin de San Marco”), e segnalava la fine del turno di guardia delle milizie in Piazza San Marco.

Cancello: tavola o armadio di legno su cui si ponevano le tolelle.

capa: o cappa: l’uniforme della Scuola; simile alla tonaca monacale, la cappa era di colore bianco, presentava l’insegna della Scuola (leone di San Marco in moleca) e un’apertura sulla schiena per esibire le ferite procurate dalla flagellazione

Capitoli: gli statuti della Scuola

Capitolo d’agosto: seduta plenaria della confraternita in occasione della domenica prima dell’Assunzione della Vergine (15 agosto) durante la quale si eleggevano lo Scrivano, due Degani (mezzo anno) e un Nonzolo.

Capitolo di S. Lazaro: seduta plenaria della confraternita in occasione della quinta domenica di Quaresima durante la quale si eleggevano il Guardian Grande, il Vicario, il Guardian da Mattin, dieci Degani (tutto l’anno), due Nonzoli e due Bagnadori.

Capitolo General: seduta plenaria della confraternita che veniva convocata tre volte all’anno: aveva la facoltà di eleggere gli ufficiali della Scuola e di modificare i Capitoli contenuti nella Mariegola.

Collegio di Miedeghi: fin dal 1300 si divideva in Collegio dei Medici Fisici (ca. 1316) e Collegio dei Chirurghi (ca. 1320).

Collonelo: raggruppamento di più persone.

Contumacia: periodo durante il quale un ufficiale della Scuola, una volta terminato il suo mandato, non poteva candidarsi a nuove elezioni; la contumacia variava a seconda dell’incarico ricoperto.

Degani: i dodici membri più giovani della Banca: dieci eletti al tempo del Guardian grande (Degani tutto l’anno), e due eletti sei mesi più tardi (Degani mezzo anno); eletti a coppie nei sestieri di Venezia, i Degani fungevano da collegamento tra il Guardian Grande e i confratelli.

Dì ordenadi: una serie prefissata di giornate durante le quali i confratelli erano obbligati a presentarsi alla Scuola per partecipare a riti liturgici e cerimonie di varia natura.

Disciplina: o “far la disciplina”, o “batterse”: la pratica della flagellazione corporale a cui anticamente tutti i confratelli erano tenuti a partecipare; questa pratica distingueva le scuole dei battuti, successivamente divenute Scuole Grandi, dalle scuole parrocchiali o piccole.

Domenega de Lazaro: la quinta domenica di Quaresima.

Fatighendi: o Sfatighendi: i confratelli poveri che, non potendo permettersi di pagare la benintrada, venivano ammessi gratuitamente in cambio di una serie di servizi svolti durante le processioni (es. flagellazione) e in altre occasioni.

Frar: o “fradelo”: confratello della Scuola.

Fratelli di disciplina: inizialmente indicava tutti i confratelli della Scuola; con il passare dei secoli il termine venne riferito solamente ai membri più poveri in contrasto con coloro che erano esenti dalla pratica della disciplina.

Inditione: o indizione: periodo cronologico di quindici anni in voga fin dal IV secolo.

Luminaria: o “luminara”: termine comunemente utilizzato per indicare una tassa obbligatoria versata dai confratelli per l’acquisto di cere da utilizzare durante le processioni; poteva anche identificare le candele stesse.

Mariegola: o “Mare”: regola-madre, il Capitolare della Scuola

Mattin de San Marco: indicato dalla campana “del Matutin” che suonava un’ora prima dell’alba a segnalare la fine del turno di guardia delle milizie in Piazza San Marco.

Messa delli luni: messa celebrata ogni lunedì dell’anno in suffragio dell’anima di tutti i confratelli defunti (anche nota come “messa de San Marco”).

Messa mortor: o “officio mortor”: messa celebrata in suffragio dell’anima del defunto.

Messa de S. Marco: messa celebrata in occasione della festa del santo patrono della Scuola (25 aprile); genericamente, messa celebrata il primo lunedì del mese in suffragio delle anime dei morti.

Miedeghi de fisica: medici veri e propri; almeno a partire dal 1316 dovevano essere iscritti al Collegio dei Medici Fisici di Venezia per poter esercitare la loro professione.

Miedeghi de plaga: medici chirurghi; a partire dal 1320 dovevano essere iscritti al Collegio dei Chirurghi di Venezia per poter esercitare la loro professione.

Nonzoli: o Masseri: poveri confratelli della Scuola a cui venivano affidate operazioni di vario tipo tra cui la sepoltura dei confratelli; il termine Nonzolo parrebbe derivare da “nunzio” o “nunziolo”, che nell’antichità aveva il compito di annunciare l’ora delle funzioni religiose.

Santa Maria d’Avosto: Assunzione della Vergine (15 agosto).

Scrivan: il cancelliere della Scuola.

Terza campana:  “terza di notte”, o “rialtina”; suonava dal campanile della chiesa di San Giovanni Elemosinario e indicava di spegnere i fuochi.

Tolella: tavoletta di legno (con iscritto il nome del confratello) che veniva affissa su di una tavola (cancello); veniva ritirata nei giorni ordinati contestualmente al versamento di una elemosina.

Vardian e compagni: o “Guardian Grande con li soi compagni”: l’insieme di tutti gli ufficiali che componevano la Banca.

Vardian Grande: o Guardian Grande: il capo della Scuola, l’ufficiale più elevato in grado.

Vardian da Mattin: o Guardian da Mattin: ufficiale che gestiva e dirigeva le uscite pubbliche della Scuola.

Vicario: l’ufficiale addetto a sostituire, in caso di assenza, il Guardian Grande.

Zonta: da giunta o aggiunta: un gruppo di dodici ex ufficiali che a partire dal 1520 furono affiancati alla Banca.

30 huomeni in su: o “30 fradelli di scola”: comitato convocato ad hoc dal Guardian Grande che si esprimeva principalmente sull’intenzione della Banca di affrontare spese straordinarie; il comitato interveniva anche in occasione di modifiche della Mariegola.

Testo Originale della "Mariegola"

 

ASVe, Scuola Grande di San Marco, busta 216 (Parti antiche circa metodi della Scuola. Tomo I, 1260-1584), carte non numerate

1
In el nome de Dio e gloria della Santissima Trinitade, Pare Fio e Spirito Santo, et honore e reverentia della gloriosissima Vergene Madonna Santa Maria, e delli Santissimi apostoli misser San Piero e misser San Polo, et del beatissimo apostolo et evangelista misser San Marco protettore et governatore della Cittade di Venexia e nostro speciale advocato in la devotion nostra ch’è notada qua de sotto al nome e reverentia del quale è intitulada la infrascripta Scuola, a laude e reverentia de tutta la Corte Celestial et a honore e reverentia de misser lo papa e delli suoi frari e de tutta la Giexia de Roma, zoè li fedeli christiani, e a honore e reverentia de misser lo doxe e de tutto lo so bon Consegio e a honor e stado del Comun de Venexia. Nui per la divina gratia, la qual è principio d’ogni perfetta carità, considerando che tutte le cose de questo mundo passa se no ad amar Dio e servirlo, lo qual comanda: «se tu vuol esser perfecto serva li comandamenti», zoè ad amare Dio cum lo cuore et cum la mente e servire al prossimo sì como a sì medesimo, e chi comple questi duo comandamenti sarano salvi. E perché lo primiero comandamento sì xe de amare Dio con quello amore lo quale ello ne porta, zoè in la gloriosa passione per la quale ello ne salva alla quale chi pensa ogni cosa avversa li caze in delecto, segondo che dise misser San Gregorio e lo apostolo precioxo misser San Polo el quale non cercava altra gloria se non la Crose del nostro Signor Gesù Christo, e al suo exemplo dovemo humiliare l’anime nostre e li corpi in disciplina carnale e spirituale in riverentia del glorioso sangue che sparse per li peccatori salvare, ancora per complimento della grandissima caritade che’lon de porta fazendose de signor servo, sì como ello messe lo proprio corpo a morte obprobriosa per liberare le aneme nostre e li corpi nostri da morte eterna. Nui dovemo per quella carità de servir al prossimo con tutta nostra intentione, e questo si comanda molti delli Capitoli che xe scritti in la nostra Mariegola, e perché questa perfettion nu non semo degni d’ | | haver per li nostri peccadi, al glorioso evangelista misser S. Marco, a cui nome e reverentia semo congregadi in la fraternitade et amore divino, piacqua de impetrar gratia da Christo nostro Signore che in questa devotione e caritade fervente nu servemo sì perfettamente a Dio et al prossimo in humiltade di disciplina e caritade con opere perfette che sia a laude de lui e salvamento delle nostre aneme. Amen.

2
Fu comenzada questa nostra congregatione et fraternitade ad honore e riverentia del glorioso apostolo missere San Marco in l’anno del Signore Mille e duxento e sessanta, inditione 3a, in en la Cittade de Veniexia la qual Dio amplifica e conserva in paxe et amore e bona volontade con tutti li fedeli christiani. Amen.

3
Capitolo 1°: Della Salutation
In prima volemo che cadauna fiada che questa Mariegola se lezerà in Capitolo General ciashedun nostro frar sia tegnudo a dir la salutation della biatissima Vergine mare Madonna Santa Maria, digando avemaria.

4
Capitolo 2°:  Dell’honor della Signoria
Ancora fu ordenado che tutte queste cose che per la nostra Scuola è ordenade all’honor de Dio e della biada Vergine Madonna Santa Maria e del biado patron nostro misser S. Marco et di tutti li Sancti et Sancte, con tale muodo et ordene comenzade: diebbia esser sempre ferme e stabele, con tal condition che se algun ordenamento della dicta Scuola paresse esserne contra lo honor de misser lo doxe e del Comun de Veniexia, al tutto no vaggia e non tegna e non sia de alcun valor. Et così como da qua indriedo crebbe de ben in meio, così da mo’ in avanti se faza e debbia far con honor e stado de misser lo Doxe e de tutta la nostra patria e de zaschedun fedel christiano.

5
R: Che tutti li fradelli quali entreranno nella Scola debbino giurar l’osservation della Mariegola, haver il suo nome descritto suso una tolella sora al cancello et tenga una capa con il segnal di S. Marco, con gl’obblighi ut infra.

In Mariegola Nova cap. 3, c. 2 t‹ergo›

Ancora volemo che ciaschedun frar ch’entrerà in questa nostra congregation debba proferir a Dio et alla soa mare Madonna Sancta Maria et alla veraxia Crose et al vangelista misser S. Marco, de dir e far quello che comanda la nostra Mariegola. E caschadun de quelli debbia haver lo so nome scritto suso una tolella la qual se debbia levar sovra el nostro cancello, el qual cancello non se possa desmetter per muodo ni per inzegno, e che cascadun nostro frar habbia una sua propria capa la qual sia in soa vita per suo uso et alla soa morte sia della dita Scuola. In la qual capa zaschadun debbia haver el segno del glorioso evangelista misser S. Marco, e quelli che non haverà la so tolela e la soa capa, come è dito de sovra, non li habbiemo per nostri fradelli. E volemo che alcun non osa portar la soa capa fuora della nostra casa senza parola del Vardian o del so Vicario, sotto pena de esser amonidi. E sel fosse algun delli nostri fradelli che fosse cazado dela Scuola per li suoi deffetti, ch’el Vardian sia tegnudo de tuor la soa capa e quella romagna alla dita Scuola.

6
R: Che si ellegano la domenega de Lazaro il Guardian Grando, il Vicario, il Guardian da Mattin, dieci Degani, due Masseri e due Bagnadori, e di agosto un Scrivan, do Degani et un Masser, che stiano mez’anno col Guardian vecchio e mezo col Guardian novo, con gl’obblighi e forma ut infra.

Mariegola Nova cap. 4, c. 3

Ancora volemo che sempre la domenega de Lazaro se debbia elezer un Guardian per rettor et governator de questa nostra Scuola e frattèrnita. Et un Vicario, lo qual debbia rezer e governar la Scuola quando el Vardian non vi fosse et habbia quella libertade ch’ha el Vardian non siando là, e un Vardian da Matin, e diese Degani, e do Nonzoli, et do Bagnadori. Li qual Bagnadori debbia star in quell’offitio in so vita, e se quelli no fesse lo so offitio come li dovesse, ch’el Guardian con li soi Compagni possa desmetter quelli e far altri per lo sovradito muodo, e se non li de trovasse faza altri come megio li parerà.
E se caso fosse che algun delli nostri Degani, over Nonzoli o Bagnadori, convegnisse andar fuora de Venexia in lontane parte, o per algun impedimento che li vegnisse alla persona per tal che el nostro officio havesse troppo senestro, che el se possi elezer altri officiali da novo de quelli che meio li parerà in luogo de quelli quanti ne mancasse per lo muodo preditto. E quelli che sarà elletti per Degani, Nonzoli o Bagnadori, debbia far lo so officio infina tanto che colù impe di chi elli saran fatti porà tornar al so offitio, e che cascadun de quelli che fosse elletti da novo per la cason preditta possa esser confermadi in offitio al tempo che se fa li altri offitiali, cioè al Capitolo sovraditto, et al Capitolo d’agosto habbiando elli complido el termine che comanda la nostra Mariegola. E questa confermation et elletion sia in descrettion del Guardian e delli suoi Compagni.
E volemo che al Capitolo d’avosto se debbia far un Scrivan, et do Degani, et un Nonzolo, li qual debbia romagnir mezo anno col Vardian vecchio e mezo col Vardian novo. E se quel frar che sarà elletto Vardian over offitial recever | | non volesse lo so offittio, tutti li frari di questa nostra fraternitade lo debbia reprehender e castigar. E se mendar non se volesse, debbia esser cazado da questa nostra fraternitade.
E se algun Vardian con li suo Compagni volesse per algun muodo questo Capitolo desmetter, el Vardian che vegnirà da può con li suoi Compagni diebbia e sia tegnudo quello Vardian con li suoi Compagani chazar della ditta Scuola, e diebbia romagnir el ditto Capitolo per lo muodo preditto in so fermezza.

7
R: Che quelli saran stadi officiali habbino anni tre di contumacia, né possi esser elletto Guardian Grando chi non haverà hautto altro officio. Né possi esser elletto alcun offitial se non un anno doppo el sarà ricevudo.

Mariegola Nova cap. 5, c. 4

Ancora volemo che quelli che sarà stadi officiali, azò che alcun non sia aggravado, non possa esser elletti officiali fina tre anni passadi e per negun muodo no sia desgradadi delli suoi offitii. E che el non se possa far algun Guardian Grando se in prima ello non haverà habuto altro officio in la nostra Scuola. E che el non se possa far algun official sel non sarà passado anno uno dapuò che’l sarà recevudo. E quel Vardian con li suoi Compagni che contrafacesse alle predette cose del tutto sia cazadi de questa nostra fraternitade.

8
R: Che li Degani habbino gl’obblighi infrascritti. E tutti li offitiali siano obblegati obedir al Vardian. El Vardiano con Compagni sia tenuto congregarsi almen una volta al mese per corezer li contrafacenti.

Mariegola Nova cap. 6, c. 4

Ancora volemo che li Degani debbia andar comandando in li dì ordenadi alli nostri fradelli, e di notificar al Vardian se algun delli ditti frari fosse in alguna necessita, e denunciar alli nostri frari nobeli del so collonelo se algun frar sarà passado da questa vita acciò che se debbia dir 10 paternostri e dieci avemarie per l’anima soa. E che ciaschadun delli detti Degani debbia haver un ruodolo su lo qual sia scritto lo nome di tutti li frari del so collonelo segondo che li sta per le soe contrade, e quello debbia haver sempre con sé in li dì ordenadi et ogni fiada che el Vardian vorrà esser in sembre per provveder delli fatti della Scola. E li detti ruodoli non se possa desmetter per algun tempo. E che tutti li nostri frari sia tegnudi, se li se mudasse de contrada, de farle conzar su lo ruodolo del Degan che li andesse a star. Et zascaduna fiada che el Guardian manderà per algun delli officiali o per alcun altro frar e vegnir no volesse sia amonidi salvo iusto impedimento, e per lo simile cascadun che contrafacesse alle predette cose. E volemo che el Guardian con li suoi Compagni sia tegnudi de convocarse almen una fiada al mese suxo la nostra casa, overo in la giesia de misser S. Zuanne de Rialto, e là corezer quelli che contrafacesse alli nostri ordenamenti.

9
R: Che sia fatto un libro delli nomi delli fratelli, così di quelli sono ricevuti come di quelli sono cazadi et ammonidi.

Mariegola Nova cap. 7, c. 4 t‹ergo›

Ancora volemo che questa nostra fraterna diebbia haver un quaderno in lo qual se debbia scriver lo nome de tutti li nostri frari. E tutti quelli che sarà ricevudi in li nostri benefitij, e similmente tutti quelli che fosse cazadi per li suoi deffetti, et etiamdio tutti quelli che serà ammonidi de algun deffetto, como e perché, segondo come se dirà infra li nostri ordenamenti.

10
R: Che li fratelli di disciplina non siano più di seicento, e nell’admetter al numero quando mancasse siano preferidi li fioli de fradelli, né si possi adempir il numero senza licenza delli capi del Consiglio di X.

Mariegola Nova cap. 8, c. 5

Ancora volemo, conciò sia cosa che là dov’è gran moltitudine suol esser gran confusion e xè alla fiada ira et odio, e a remover ogni error e far che la nostra Scuola se possa ben rezer e governar, affermemo il numero de frari siecento li quali sia tegnudi a disciplina. Oltre lo qual numero i no se possa plù montar per muodo né per inzegno. E descazandose algun frar del ditto numero, debiase recever un per un over tanti per tanti de quelli che sarà descazudi. E a questo numero debbia esser mantegnuda. E azò che provezudamente debbia entrar li devoti del glorioso evangelista misser S. Marco in questa fraternitade, volemo che quelli che se porrà recever li fioli delli nostri fradelli sia sempre delli primi siando sufficienti in descrittion del Vardian e delli suoi Compagni. Intendando, che el no se possa recever se no per questo muodo: che dado la cedola alli signori Diese de quelli che sarà mancadi del nostro numero, come se fa ogn’anno del mese di marzo, e habuda la parola dalli detti signori Diese, può sia implido lo nostro numero cioè de tanti quanti sarà dadi per nota alli ditti signori, e chi contrafacesse a questo ordenamento sia cazado de questa nostra fraternitade.

11
R: Che si possino ricever 60 huomeni del popolo con il modo ut infra. Né sia ricevuto alcuno per Nobile che sia stato ricevuto a disciplina.

Mariegola Nova cap. 9, c. 5 t‹ergo›

Ancora volemo, se el fosse algun bon homo de puovolo el qual fosse de bona fama e condition e per soa devotion volesse intrar in questa nostra Scuola de messer S. Marco, per essenti possa esser ricevudi fino al numero de 60. Intendando, che li detti non possa esser ricevudi se li no haverà passado la etade de anni 50, et questo sia fermo com’è li altri Capitoli. Oltra el qual numero non se possa plu montar, pagando zascadun de quelli ducati 20 d’oro per sovention delli nostri poveri fradelli, siando tegnudi tuttavia alle spesarie della ditta congregation. E quelli che sarà recevudi per lo sovradicto muodo habbia parte de tutti li nostri beneficij, sì como quelli ch’è tegnudi a far la disciplina osservando li ordenamenti della nostra Mariegola. Intendando, che’l no se possa recever algun se non per questo modo zoè: ch’il Guardian e li suoi Compagni possa e debbia convocar ogni fiada che li parerà da 30 huomeni in su della nostra Scuola, et all’hor declarar la persona che vorà intrar. La qual declarada, se alla mazor parte de quelli assembladi parerà a recever quello, all’hora sia recevudo. Intendando, che’l no se possa recever algun per nobele che’l sia stado recevudo a disciplina. E quelli che contrafacesse a questo ordenamento debbia esser cazzadi de questa nostra fraternitade. E similmente tutti quelli che fossero recevudi oltra lo sovradito ordene.

[Capitolo 10 assente (vedi nota introduttiva)]

12
R: Che si debbino ricever medici fisici e cirugici.

Mariegola Nova cap. 11, c. 6 t‹ergo›

Ancora volemo ch’el si possa recever miedeghi de fisica e de plaga non pagando cosa alguna né fazando fazion alguna, ma volemo che li sia tegnudi de visitar li nostri frari infermi quando li farà mestier. Intendando, che quelli che se receverà sia del Collegio di Miedeghi.

13
R: Che siano ricevuti 30 preti con gl’obblighi infrascritti.

Cap. 12, c. 6 t‹ergo›

Ancora volemo che el se possa recever 30 prevedi li quali no se debbia pagar alguna pecunia, ma sia sempre tegnudi de dir per l’anema de ziaschedun nostro frar che passerà da questa vita una messa mortor alla nostra giexia de S. Zanepollo, over a la so parochia. E sia tegnudi de vegnir a S. Zane Pollo ogni dì ordenado, quelli li qual sarà comandadi per parte de lo Vardian, e là dir messa de misser S. Marco e far l’esequio suso le nostre arche como è usanza. E volemo che el de sia a dir questa messa almen 6 per volta alli quali li toccherà. Et etiamdio sia tegnudi de vegnir tutti trenta la prima domenega driedo lo dì di morti a dir la messa dell’anniversario per l’anema di tutti li nostri frari. Et quelli che non vegnirà, e no mandasse un prevede per sé a dir le ditte messe, sia amonidi.

14
R: Che non se possa ricever algun per fratello a disciplina se non haverà anni 20 complidi, né alcun che havesse compido anni 60. Né chi fosse sta in altra fraterna a disciplina. Né se possi notar alcun doppo morto.

Mariegola Nova cap. 13, c. 7

Ancora volemo che el no se possa recever in questa nostra fraternitade a disciplina algun lo qual no habbia complido anni 20, e per simil muodo no se possa recever algun che havesse complido anni 60. E che el no se possa recever alcun che fosse stado in altra fraternitade a questa medesima disciplina sotto pena al Guardian et alli suoi Compagni d’esser amonidi. E quelli li quali fosse ricevudi contra el ditto ordine sia via cazadi. E volemo che el no se possa recever alcun per nostro frar per muodo né per inzegno da può che el sarà morto. E quel Vardian con li suoi Compagni che contrafacesse debbia esser cazadi da questa fraternitade.

15
R: Che li fratelli siano obbligati nelli giorni ordenati levar la tolella e despogliarsi, et havendo impedimento lo dicano al Vardian o Vicario. Né si possano partir senza licenza. Né possa la scola andar de notte.

Mariegola Nova cap. 14, c. 7 t‹ergo›

Ancora volemo che ciascheduno delli nostri frari, quando li serà comandadi in li dì ordenadi, sia tegnudi di vegnir a S. Zanepolo alla nostra casa e levar la so tolela humilmente. E oso no sia algun de parlar superbiosamente contra algun fradello sotto pena de esser amonidi. E quelli che non se podesse despuiar sia tegnudi de dir lo so impedimento al Vardian o Vicario. E se algun romagnisse senza licentia e non se despuiasse, che el Vardian e li suo Compagni sia tegnudi de amonirli e de mandarli a compagnar el Vardian da Mattin per quanto tempo che li parerà. E quelli che no volesse obedire a questi comandamenti sia cazadi salvo iusto impedimento. E volemo che tutti quelli che se partirà da S. Zanipollo senza licentia sia cazadi. E se el fosse algun offitial over algun altro frar che per scusar alcun frar levasse tolella alguna non siando quello al presente, quello che levasse la detta tolella sia ammonido. E se el fosse algun che levasse la so tolella con superbia, digando che el no volesse esser più nostro frar, debia esser cazado da questa nostra fraternitade.
E per comandamento de’ signori X, che la nostra Scuola no possa andar de notte dalla terza campana fin al mattin de San Marco.

16
R: Che li fradelli siano obbligadi venir alla Scola li dì ordenadi, altramente siano segnadi con ponto suso la tolella da non esserli levado se non con cognitione di giusto impedimento fatti dal Guardian Grande e Compagni. E li scazzadi non siano ritornadi che doppo anni due.

Mariegola Nova cap. 15, c. 8

Ancora volemo che queli che no vegnerà in li dì ordenadi alla dita congregation siali signado algun punto suso la so tolella. E quando che vignerà el Vardian con li suo Compagni sia tegnudi de domandarli diligentemente perché elli no vene, e se li haverà zusta cason siali tolto el ponto de su la tolella. Et se la fosse in contrario, sia amonido e sia scritto la soa amonition in lo quaderno della ditta fraternitade, e signada la so tolella segondo usanza. E se fra el termine della ditta ammonition elli fallirà, debbia esser via cazadi e tornar non possa fina anni do. E se in capo del ditto termine elli volesse intrar, sia recevudi habiando elli menado la soa vita bona et honesta, et per simile muodo sia recevudi tutti quelli che fosse cazadi per li soi deffetti.

17
R: Che li fratelli ammonidi non possino cancellar la sua ammonition dalla Mare, e del tempo di essa ammonition, e così li segni su le tolelle.

Mariegola Nova cap. 16, c. 8 t‹ergo›

Ancora volemo che tutti li nostri fradelli che sarà ammonidi per li suoi deffetti sia scritti su la Mare, e la cason, come, e perché. Intendando, che quelli che sarà ammonidi non possa esser de mazor tempo come per tre anni, el menor tempo sia al plaser delli offitiali con tal condition: che se algun de quelli che sarà ammonidi comettesse più algun peccado fra el termene della so monicion della nostra Scuola sia cazado. Ma se in capo del detto termene haverà menado bona et honesta vita, e vogia domandar misericordia al Vardian et alli suoi Compagni, all’hora da su la Mare sia cancellado. E se el se trovasse che alguno delli ammonidi over altri per elli rassasse maliciosamente alguna monition de suso la Mare e el segno de suso la tolella, quelli che rassasse sia cazadi da questa nostra fraternitade.

18
R: Che li fratelli di Scola paghino quattro denari ogni giorno ordenado e per ciaschedun fratello che manchi. Guardian Grandi facciano carità a tutti li fratelli la Giobbia Santa. Modo del pagamento e della misericordia.

Mariegola Nova cap. 17, c. 9

Ancora volemo, azò che la nostra Scuola e fraternitade se possa ben rezer e governar, e possase sovegnir li nostri frari bisognosi in le sue necessitade, e per sopellir li nostri puoveri fratelli che passerà da questa vita li qual non havesse lassado da farse le spese, e per le spese che porta la nostra Scuola in luminaria e per altre cose che besogna, che zascadun nostro frar debbia pagar denari quattro per caschadun dì ordenado e per zascadun frar che passerà da questa vita. E volemo che el Vardian con li suoi Compagni debbia far ogn’anno in lo dì della Ziobia Santa una caritade generalmente a tutti li nostri frari, e che ciascadun nostro frar diebia pagar per la ditta caritade quello che parerà sufficiente al Vardian et alli suoi Compagni. E ciaschadun diebia haver pagado li detti denari quattro e la ditta caritade al Vardian vecchio avanti che elo renda la Scuola al Vardian novo. E quelli che non podesse pagar per necessitade che li havesse debbia domandar misericordia al Vardian et alli suoi Compagni, e se li non haverà pagado o domandado misericordia fina el dì che el Vardian novo entra in offitio e da può fina do mesi stagando in quel debito, sia via cazadi.

19
R: Che ogni prima domenega del mese se debba celebrar messa in Scola alla qual debba intervenir ciaschedun fratello. E sia fatta la procession doppo.

Mariegola Nova c. 9, cap. 18

Ancora volemo che in la prima domenega de zascadun mese diebbia esser ditto messa de misser S. Marco per anema delli nostri frari morti, e che li prevedi diebbia andar su le sepolture della nostra Scuola. E zascadun nostro frar sia tegnudo de vegnir alla giesia de S. Zanepolo, e la aldir la messa de misser S. Marco. E fenida quella messa ch’el Guardian con li soi Compagni e con caschadun nostro frar vada con la procession. E chi malitiosamente romagnirà e andar no vorà diebbia esser amonido, e se misser Domenedio mettese zudixio in esso in quel mese li nostri frari no sia tegnudi de accompagnarlo alla sepoltura.

20
R: Che siano osservadi dali fradelli li dì ordenadi delle feste, eccetto che con giusta escusation delli impedimenti legitimi, et quali siano li casi di giusti impedimenti.

Mariegola Nova, c. 9 t° cap. 19

Ancora volemo che sempre in la festa de Madonna Santa Maria del mese di marzo, e in lo dì de Venere Santo, e in lo dì de Messer San Isidoro che se festiza adì 16 de avril, e in la festa de misser S. Marco d’avril, e in la festa de Santa Croxe de ma‹r›zo, e in lo dì del Santo Corpo del nostro signor misser Jesu Christo, e in la festa de misser S. Vido, e in la festa de misser S. Marco de zugno, e in la festa de Madonna Santa Maria d’agosto e in quella del mese de settembre, e in lo dì de morti, zascadun delli nostri frari diebbia esser a procession con le so cape salvo zusto impedimento. E zusto impedimento del tutto intendemo questo: in prima sia per infirmitade del corpo, segondo si è se algun frar havesse algun officio in | | Corte o in algun altra cosa che li fosse comettuda in Corte, el 3o si è per noze de parenti o de special amisi, el quarto si è se in quel dì eli deve insir de Venexia a marcado o andar in nave oltra mar o far alcun altro so fatto per lo qual potesse incontrar alcun dano per lo qual de rason el die esser scusado. Et questo impedimento sempre sia tegnudo de dir al Vardian e alli soi Compagni, azò che se la scusation sarà zusta sia assolti, e se ella no fosse zusta sia amonidi.

21
R: Che li fratelli debbano il giorno di S. Marco andar in procession alla ditta giesia, et ivi cantar messa et far devotion ut infra.

Mariegola Nova cap. 20, c. 10

Ancora volemo che in la festa de misser S. Marco del mese d’avril tutti li frari de questa nostra fraternitade debbia esser con le soe cape a procession con cirij un presi in le sue man, e debbia far cantar una messa sotto confession in quella giesia. Et zascaduna fiada che se va in procession ad honor e reverentia de misser S. Marco, debbiase inzenochiar davanti la porta della ditta giesia e zascadun debba dir tre paternostri et tre avemarie, azò che la Cittade de Venetia e tutti quelli che habita habbia e possa haver bon stado.

22
R: Che il Guardian Grande sia obbligado far Capitolo tre volte all’anno nei tempi infrascritti. E che in Capitolo nessun osi parlar senza licentia del Vardian.

Mariegola Nova cap. 21, c. 10 t‹ergo›

Ancora volemo che el Vardian sia tegnudo de far Capitolo tre fiade all’anno, cioè la prima domenega avanti Madonna Santa Maria del mese d’avosto, e la domenega avanti la Nativitade del nostro signor Jesu Christo, e la domenega de Lazaro. E lezer se debbia questa nostra Mariegola in Capitolo General. E zascadun nostro frar sia tegnudo de vegnir alli ditti Capitoli. E se el fusse algun che volesse parlar in Capitolo non sia oso de parlar senza licentia del Vardian. E chi contrafesse alle preditte cose sia ammonidi.

23
R: Che il Guardian grande non possi azonzer o sminuir li ordini della Mariegola senza parte presa fra Guardian, Compagni e 30 fradelli di Scola, da esser confirmata in Capitolo General con la maggior parte de voti.

Mariegola Nova cap. 22, c. 10 t‹ergo›

Ancora volemo, acciò che con provedentia e deliberation bona sia li nostri ordenamenti fatti et affermadi, che algun Vardian non debbia zonzer né consentir che’l sia azonto ni sminuto ponto over ordenamento algun in la dita Mariegola se in prima non è prexa la parte in lo Vardian et in li soi Compagni. Et appresso de essi da 30 in su delli frari della Scuola, quelli li qual parerà sufficienti al Vardian et alli soi Compagni. La qual parte se debbia confermar in Capitolo General, plasando alla mazor parte del General Capitolo, zoè quello che xe ordenado la prima domenega avanti Madonna Santa Maria del mese di avosto, e la domenega avanti la Nativitade del nostro signor missier Jesu Christo, e la domenega de Lazaro.

24
R: Che li fratelli che biastemassero, battessero padre o madre, o dicesse mal della Scuola verso el Vardian, Compagni o altra persona, siano ammonidi e non s’emendando siano scazadi.

Mariegola Nova cap. 23, c. 11

Ancora volemo, conzo sia cosa che lo ben sia da esser lodado specialmente quello che in più persone se estende e lo mal da esser represo e costretto, che se’l fosse algun nostro frar che per so malvasitade biastemasse l’altissimo Dio o la Vergine Maria, o battesse pare o mare, debbia del tutto esser cazadi. E se el biastemasse Santo o Santa, o pare o mare, debbia esser ammonidi. E se el fosse algun delli nostri frari che disesse mal della ditta Scuola, inver del Vardian e delli soi Compagni, over de alguna altra persona, che el sia tegnudo e debbia vegnir quando el sarà domandado in giesia de Messier S. Zuanne de Rialto, overo alla nostra caxa de San Zanepolo, e domandar misericordia, e debbia esser amonido, e se el se tegnisse in soperbia e non volesse domandar misericordia, diebia esser cazado de questa nostra fraternitade.

25
R: Che il Guardian Grande sia obbligato visitar li fratelli infermi o farli visitar, e se fossero poveri sovenirli de beni della Scuola.

Mariegola Nova cap. 24, c. 11 t‹ergo›

Ancora volemo, che se algun nostro frar fosse infermo, che el sia denonciado al Vardian, el qual infermo lo debbia visitar se’l porà, o far visitar per li frari della nostra Scuola segondo che meio li parerà. E se il detto infermo fosse povero che el no se podesse sustentar, che el Vardian lo debia sovegnir segondo che meio li parerà dei beni della Scola in soe necessitadi, et in fato della sepoltura.

26
R: Fratello che fosse comandato dal Guardian Grande a visitar altro fratello infermo o vegliar fratello morto e non obedisse, non habbi beneficio alcun in quel mese e sia ammonido.

Mariegola Nova cap. 25, c. 11

Ancora volemo che se ad algun nostro frar serà comandado per el Vardian o per li suo Compagni ad andar a visitar lo so frar infermo over veglarlo vivo e morto se lo bisognerà, e quello andar no volesse, non habbia parte delli nostri benefitij in quel mese e sia ammonidi, salvo zusto impedimento.

27
R: Che li fratelli che sono fuori di Venetia, trovando qualche fratello infermo, siano tenuti visitarlo et sovenirlo ne suoi bisogni, et occorendo farlo sepellir. E ritornando siano satisfatti dal Vardian de beni della Scola.

Mariegola Nova cap. 26, c. 11 t‹ergo›

Ancora volemo che quel frar che fosse infermo in letto o fuora de Venexia habbia parte de tutti li nostri benefitij come el fosse presente. E se algun nostro frar se altrovasse fuora de Venexia e cazesse in infirmitade, tutti li frari che serà in quella parte che el saverà sia tegnudi di visitar spesse fiade el ditto infermo e di sovegnirlo se li bisognerà come meio li parerà. E se’l ditto infermo passasse da questa vita, e fosse sì puovero che delli suo beni el no podesse esser sepellido, che li ditti sia tegnudi di sopelirlo honorevolmente. E quando elli sarà tornadi, el Vardian li debbia satisfar e pagar tutte le spese che li haverà fatto in sovegnirlo e in sepoltura dei beni della fraternitade.

28
R: Che per li fratelli quali morono fuora de Venetia si debbano far l’essequie et altre divotioni come se fosser presenti, eccetto per quelli che ordenano esser sepolti fuora.

Mariegola Nova cap. 27, c. 12

Ancora volemo che se alcun nostro frar passasse da questa vita fuora de Venetia, tutti li frari di questa fraternitade debbia vegnir la prima domenega da può che elli lo saverà, con le sue cape, e far dir messa alla giesia de San Zane Polo, e debbiase batter come el corpo fosse presente. Et similmente se debbia far tutte le altre cose in le messe et in le orationi, sì como si fa a quelli li qual è al presente. E se algun nostro frar passasse da questa vita, et ello se havesse ordenado de farse sepellir fuora de Venetia, nessun delli nostri frari sia tegnudo de moverse per ello, salvo se li suoi parenti o amisi volesse che el fosse sepolto in Venexia.

29
R: Che per li fratelli che sono passati a miglior vita siano dalli fratelli di Scola praticate le cose infrascritte.

Mariegola Nova cap. 28, c. 12 t‹ergo›

Ancora volemo che se algun nostro frar passasse da questa vita, tutti li frari di questa nostra fratèrnita debbia a ello vegnir e portarlo da casa fino alla sepoltura. E no volemo che li parenti né li amisi del ditto corpo el debbia bagnar, né alla sepoltura portar, se no li frari della ditta fraternitade, alli quali sarà comandado per lo Vardian. E in quella fiada tutti li frari debbia dir per l’anema de quello frar morto diese paternostri e diese avemarie. E tutti quelli che no vegnirà alla sepoltura del detto frar sia tegnudi di dir li ditti paternostri et avemarie sì tosto como lo saverà. E queli che no disesse li detti paternostri et avemarie per negligenza o per troppo, allora volemo che le do prime limosene che li farà sia per l’anema del ditto frar morto. E che el so corpo non debbia | | esser sepolto se prima non se sarà ditto una messa per l’anema soa, se la se porà dir a bon muodo.

30
R: Che ogni secondo giorno della settimana sia deto messa da morto per anema de fratelli in S. Giovanni e Paulo. E che sia tolto un prete che dica messa, come sopra, ogni giorno in Santa Croce.

Mariegola Nova cap. 29, c. 13

Ancora volemo che el segondo dì di ciascaduna settemana, zoè ogni luni, debbia esser dito messa mortor per l’anema delli nostri frari in la giexia di S. Zanepolo al nostro altar, alla qual messa in fin che la se dita sia sempre do delli officiali: in prima el Vardian el Vicario, segonda mentre el Guardian da Mattin et el Scrivan, e può li Degani do ad insembre, e così per muodo debbia esser observado. E quelli che questo ordenamento no observasse sia ammonidi, salvo iusto impedimento. E perché da può che nui semo passadi da questa vita alcuna aida non se podemo dar, perzò desideremo che quelli che vegnirà driedo nu ne debbia sovegnir, et azò che nu facemo ad’altri quello che dexideremo che sia fatto a nui, che tutti li benefattori de questa nostra congregation habbia parte de tutti li nostri benefitij. Volemo da mo’ in avanti che il Vardian con li so Compagni debbia tuor un prevede, lo qual sia salariado di beni della nostra Scuola, lo qual sia tegnudo de dir ogni dì una messa in le giesia de Santa Croxe al nostro altar per le aneme di tutti li nostri frari li qual sarà passadi da questa vita, et ditta la messa sia tegnudo lo ditto prevede de andar suxo le sepolture della ditta Scuola e far l’officio mortor, azò che Dio habbia misericordia di tutti, sì delli morti come delli vivi. Lo qual prevede sia in libertade del Vardian e delli suoi compagni de mudarlo o de confermarlo segondo lo portamento d’esso. E sia pagado lo ditto prevede quando lo haverà ditto le messe de mesi 6, et complido li altri 6 mesi sia pagado del complimento dell’anno.

31
R: Che ogn’anno la prima domenega doppo il giorno de morti sia fatto l’anniversario per li fratelli deffonti.

Cap. 30 in Mariegola Nova, c. 13 t‹ergo›

Ancora volemo che ciaschadun anno, la prima domenega driedo lo dì de morti, diebbia esser ditto una messa per anema di tutti li nostri frari alla qual sia tutti li 30 prevedi della nostra Scuola. E ciaschadun nostro frar debbia esser con le so chape a far la disciplina como li altri dì ordenadi. E quelli che malitiosamente starà e no vegnirà et in quel mese passasse de questa vita, li frari de questa nostra fraternitade non sia tegnudi de batterse, né con ello andar alla sepoltura.

32
R: Che morendo alcun frattello siano subito avertiti li preti per dirli la messa, e siano avvisati li monasterij di monache e frati confratelli, et altro da osservarsi per li fratelli defonti.

In Mariegola Nova cap. 31, c. 13 t‹ergo›

Ancora volemo che el se debbia trovar un prevede o un monaco, lo qual debbia vegnir ogni prima domenega de mexe alla nostra caxa e domandar li nostri offitiali se in quel mese la Scuola ha habudo alcun corpo, e se lo sarà ditto de sì, che in quella domenega propria o più tosto che el porà a bon muodo, el debbia andar da zascadun delli nostri fradelli prevedi et a quelli dir li corpi che haverà habudo la Scuola, azò che li debbia dir una messa mortor per anema de zascadun de quelli como li ha profferto. E debbia ancora andar | | a zascadun delli monasteri delli frari e delle muneghe che xe nostri fradelli e soror, et a quelli dir la quantitade delli corpi che ha habudo la Scuola in quel mese, azò che le aneme de quelli le sia raccomandade in le so oration. E debbia domandar alli detti monasteri se in quel mese algun frar ò donna serà passadi de questa vita, e la seguente domenega prima che vegnerà dell’altro mese diga alli nostri offitiali li frari e le muneghe che sarà morti. E che el Vardian sia tegnudo quando lo insirà de casa de dir alli fradelli li corpi che haveranno havudo li monestieri, acciò che li debbia dir li paternostri e le avemarie, over far le lemuosene. Intendando, che quel frar che sarà fatto in lo detto offitio lo diebbia far per un anno, e se recever nol volesse, che el sia alla condition delli altri offitiali. E se caxo fosse che algun nostro frar far volesse lo ditto offitio per più tempo per so divotion, sia in discretion del Vardian e delli so Compagni de confirmar quello e de mudarlo segondo el so portamento. E questo sia osservado azò che la nostra bona e devota intention sia adimplida.

33
R: Che il Guardian Grande sia obbligato dar rason alli Compagni del suo maneggio. E che la prima domenega dietro la Ressuretion del Signore debbia far la renuncia al Guardian novo. Doppo il qual giorno debbia el Guardian novo con li sui compagni entrar.

Mariegola Nova cap. 32, c. 14 t‹ergo›

Ancora volemo che el Vardian sia tegnudo sempre de far raxon do fiade all’anno in cospetto delli suoi Compagni di tutti li denari e cose che sarà vegnude in le soe man. E che el ditto Vardian con li suoi Compagni debbia dessignar al Vardian novo et alli suoi Compagni tutte le arnixe, massarie, cose pecunia et rason che li havesse da questa nostra fraternitade la prima domenega driedo la Ressurection del nostro Signor. E che sempre da quel dì avanti el Vardian novo con li suoi Compagni diebbia entrar in offitio, e debbiase dir per lo Vardian la quantitade in plen Capitolo, zoè l’intrada e la spesa e zo che resta.

34
R: Che il Vardian Grande e Compagni non possino far spesa alcuna oltra le necessarie comandade dalla Mariegola senza el Capitolo convocado da 30 in su.

Mariegola Nova cap. 33, c. 14 t‹ergo›

Ancora volemo che el Vardian con li suo Compagni no possa né debbia far alguna spesa de beni della nostra Scuola per muodo né per inzegno oltra le spese necessarie che comanda la nostra Mariegola. E se pur el bisognasse far altre spese debbia convocar da 30 in suso delli nostri fradelli
| | et a lor chiarar la spesa che li voria far. E se alla mazor parte de quelli assembladi plaxerà che el se debbia far la dita spesa all’hora sia fatta. E chi contrafacesse alle predite cose, lo Vardian che vegnirà driedo quello sia tegnudo de ammonir quelli che havesse contrafatto, et sia tegnudo de dir in plen Capitolo le spese fatte contra ordene.

35
R: Guardian da Mattin non possa far spesa alcuna de danari della Scola. Né possa tor delli danari scossi da fradeli, né s’impazzi nelle cape. Ma ogni prima domenega de mese debbia render rason al Guardian Grando.

In Mariegola Nova cap. 34, c. 15

Ancora volemo che el Vardian da Mattin no possa per muodo né per inzegno far spesa alcuna dei beni della Scuola. E che el no togia né possa tuor algun denar de su el cancello de quelli che se scuode per i nostri offitiali dalli nostri fradelli. E per lo semele volemo che per muodo né per inzegno no se debia impazar delle cape della Scuola. Ma volemo ben che el possa domandar e inquesir alli nostri fradelli che vien al cancelo como li plaxe per ben e utele delli nostri puoveri. E azò che li nostri fatti vadan con ordene, volemo che el ditto Vardian sia tegnudo e debbia appresentar ogni prima domenega del mese tutti li denari li qual ello haverà acquistadi al Vardian grando e alli so Compagni. E che li detti denari se debbia notar e scriver in lo quaderno grando o‹ve› che se scrive le altre intrade della Scuola, e debiase scriver «ricevudi dal Guardian da Mattin» azò che el se sappia in capo dell’anno quello che l’haverà dado de intrada. E che sempre la debbia haver dessignado al Vardian Grando tutta la pecunia zerà, o cose che lo havesse de questa nostra fraternitade, avanti che el Vardian vecchio habbia designado le rason al Vardian novo. E debbia osservar le predette cose in pena de obedientia.

36
R: Che due delli Degani siano de anno in anno fatti Governadori delle cape, con obbligo di render conto di esse al Vardian e Compagni.

In Mariegola Nova cap. 35, c. 15 t‹ergo›

Ancora volemo che sempre de anno in anno sia fatto do delli Degani, Masseri e Governadori delle cape che fosse proprie della Scuola, e de quelle tegnir uno quaderno. E per simil muodo che li tegna salva le cape le qual sarà appresentade al Vardian Grando per queli che va fuora de Venetia per algun so fat‹t›o, e quelle salvar fina che el vegnerà. E che sempre quelli do Degani sia tegnudi e debbia mostrar raxon delle dette cape al plaxer del Vardian e delli suoi Compagni.

37
R: Che li fratelli di Scola siano obbligati confessarsi e communicarsi almeno una volta l’anno.

In Mariegola Nova cap. 36, c. 16

Ancora volemo che ciaschedun frar de questa nostra congregation sia tegnudi almen una fiada all’anno de confessar li suoi peccadi al proprio prevede. E recever el corpo del nostro Signor missier Jesu Christo, zoè in la Resurrettion del nostro Signor, se li porà a bon muodo.

38
R: Che li fratelli di Scuola siano tenuti ammaestrar li suoi figlioli alla devotion della Scola de S. Marco.

In Mariegola Nova cap. 37, c. 16

Ancora volemo che ciaschadun delli nostri frari al tempo della soa morte diebbia amaestrar li suo figlioli, et etiamdio pregar che li debbia intrar in la ditta fraternitade. E che sempre elli la debbia haver in gran devotion e riverentia per honor de missier S. Marco apostolo et evangelista. E per amor del so pare lo qual è morto in essa.

39
R: Che li fratelli, havendo notitia che alcuni de confratelli siano in discordia, debbano referirlo al Vardian e Compagni perché siano fatti far pase. E possi el Vardian castigar quel fradello che ferisse l’altro.

In Mariegola Nova cap. 38, c. 16

Ancora volemo che se el fosse discordia dentro alguni nostri fradelli, che zascadun nostro frar che’l saverà sia tegnudo de notificarlo al Vardian e alli suo Compagni, azò che | | infina otto dì debbia far paxe dentro elli. E quello che non vorrà far pase con lo so frar, tutti quelli frari che lo saverà lo debbia reprender e castigar, e se mendar no se vorà fin a quel termine no l’habbiano per nostro frar. E se caxo fosse che algun delli nostri fradelli se ferisse l’un l’altro in tal muodo che sangue le insisse, che el sia in descretion del Vardian e delli so Compagni de darli quella pena che li parerà segondo l’offesa fatta del sangue.

40
R: Che s’alcun fratello di Scola vivesse in peccato habituadi ò zugasse el suo, non emendandosi otto giorni doppo ammonido sia cazado dalla fraterna. E chi lo saverà sia obbligado dirlo al Vardian e Compagni. Et quello che facesse furto sia cazzado.

In Mariegola Nova cap. 39, c. 16 t‹ergo›

Ancora volemo che se algun nostro frar per instigation del demonio stesse in peccado mortal con alcuna femena manifestatamente o zugasse perdando el so malamente, se el no se menda da può che el sarà corretto per lo Vardian e per li so Compagni infra otto dì sia al postuto cazado da questa nostra fraternitade. E zascadun nostro frar che lo saverà sia tegnudo di prononciar le preditte cosse al Vardian et alli so Compagni, et etiamdio ogni altra cosa che fosse contra Dio e li nostri ordenamenti. E che quel frar che accuserà sia tegnudo de credenza sotto pena de obedientia. E se algun fesse furto manifestamente sia del tutto via cazado.

[Capitolo 40 assente (vedi nota introduttiva)]

41
R: Li fradelli ch’andassero ad habitar fuora di Venetia siano esclusi dalla fraterna, ma tornando e volendo intrar siano li primi recevudi, essendo stadi di bona vita.

In Mariegola Nova cap. 41, c. 17

Ancora volemo che se’l fosse algun deli nostri fradelli che andasse ad habitar fuora del corpo de Veniexia con la so famegia, che el sia cazado da questa nostra fraternitade. Con questa condition: che se queli o alguni de quelli tornasse ad habitar in Veniexia con la soa famegia, el volesse intrar in la nostra fraternitade, che li sia li primi recevudi habbiando elli menada la so vita bona e honesta.

42
R: Che siano alloggatti otto poveri fratelli in una casa della Scola a Santa Crose, con letti otto e le spese e servitù. Havendo el Vardian grando custodia delli medesimi, et il Vicario li faccia le spese de beni della Scola.

In Mariegola Nova cap. 42, c. 17 t‹ergo›

Ancora volemo conciò sia cosa che tute opere de pietade e de misericordia de questa nostra fraternitade sia trovade a gloria et essaltatione del nostro Signor altissimo misser Jesù Christo e della soa mare degna e gloriosa Madonna Santa Maria, e a honor della Santissima Ternitade, e del possente virtuoso e biado evangelista missier San Marco protettor e confalonier de questa zusta e benedetta Cittade de Venetia, e ad honor grandezza et amplificamento perpetuo del so rezimento e conservation de questa Cittade e del so bon stado el qual messer Domenedio conserva et mantegna in altezza et in salude per longhissimi tempi al plaxer so. Amen. Segondo come se contien in una parte la qual fu prexa entro misser lo Doxe, Consieri, Cavi de Quaranta e Gran Conseio, 1374, fu de consentimento e plaxer della nostra benigna e gratiosa Signoria e de tutta la fraternitade della Scuola nostra, è conceduda libertà e plena licencia e libertade al Vardian et alli suo Compagni li qual è al presente e che per li tempi sarà, che li possa metter e logar otto nostri frari poveri, li qual sarà cognosciudi di esser plu bexognosi, in una nostra casa metuda in Santa Croxe con otto letti fornidi. E a quelli puoveri delli beni della ditta fraternitade far quelle spexe che fa mestier per so vita a tutta fiada, togiando una donna o plù, como meio parerà de far, che debbia servir a quelli e tegnirli mondi e netti como se convien. E ogni fiada ch’el descazerà algun delli detti puoveri, che el Guardian con li suoi Compagni sia tegnudi e debbia tuor uno delli nostri puoveri predicti in luogo de | | quello che mancasse in la sovrascritta casa nostra, e debbia sempre haver in guardia et in custodia li sovraditti poveri frari nostri. Et nientemen che quelli offitiali alli quali tocherà a far dir la messa delli luni sia tegnudi e debbia, ditta quella messa, andar a visitar li preditti frari nostri, azò che la nostra bona e devotta intention in tutto sia ademplida. E volemo che el Vicario, che xe e che per li tempi sarà, debbia far le spese alli detti poveri delli beni della ditta fraternitade. E che el sia tegnudo de mostrar le rason delle ditte spese al Vardian et alli suo Compagni per lo men quattro fiade all’anno.

43
R: Che alcuno non ardisca dir cosa alcuna contro le constitution della Scola, e della conservation de ditte Constitutioni et altri libri della medesima.

Mariegola Nova cap. 43, c. 18

Ancora volemo che ad alcun homo non sia lecito queste nostre constitution e memorial sprezar, fatte et ordenade ad honor dello altissimo Dio, e della beatissima Vergine mare Madonna Santa Maria, et del biatissimo apostolo et evangelista missier San Marco, né osso no sia de dir contra. E se alcun dixesse contra sia in la ira de Dio omnipotente et del santissimo apostolo et evangelista missier S. Marco ad honor del qual xe fatte et ordenade, cognosase esser contra. E alla divina bontade piacqua de humiliar li anemi de quelli che contradisesse, che se coreza et emenda della soa perversa e ria intention. E ciaschedun homo lo qual dirà e farà quello che sia honor e stado e mantegnimento della ditta Scuola, placqua a Dio omnipotente ricever quelli in la gratia soa, et al glorioso apostolo et evangelista missier San Marco che ello sarà sempre so avvocato e defensor da ogni pericolo. Amen.
De tutte queste constitutioni over ordenamenti volemo che el sia una simile copia, la qual debbia star in uno armer suxo la nostra caxa con le chiave della ditta Scuola, e con la Mariegola la o‹ve› che è scritto lo nome delli nostri frari. E quello armer diebbia haver tre chiave. L’una habbia el Vardian Grando e l’altra el Vicario, la terza el Scrivan, e così debbia star. E se per algun tempo se conzasse scrittura over ordenamento algun sovra ditta Mariegola, debbiase scriver de bona lettera formada e similmente in la sovraditta copia, enfra li quali ordenamenti e Mariegola non sia scritto algun Vardian né algun altro frar per nome per muodo algun, azò che cason alcuna no sia altro che de paxe e de caritade, per la qual in questo mondo nu recevemo la gracia de Dio e in l’altro la sua gloria.

44
R: Che li fratelli quali comettessero alcuna attion dishonesta non compresa dalla Mariegola possino esser castigati ad’arbitrio del Guardian e Compagni.

In Mariegola nova cap. 44, c. 19

Conciòsia che in la nostra Mariegola a corection de tutti, de ogni cosa no se può far special mention, volemo che se algun di nostri frari comettesse algun peccato, o vitio, o fesse alguna cosa deshonesta oltra la scrittura e ordeni de la nostra Mariegola, ch’el sia in descretion del Vardian e delli suo Compagni de cazar, correzer, amonir, e de mandarli a compagnar el Vardian da Mattin per quanto tempo che li parerà, segondo el modo del peccado comesso. E quelli che per obedientia no vorrà osservar quello che li sarà comandado sia cazzadi.

45
Che siano ricevuti sessanta fratelli boni huomeni per assister al Guardian da Mattin, con l’ordine infrascritto.

In Mariegola Nova cap. 45, c. 19 t‹ergo›

Ancora volemo che el se possa recever 60 buoni huomini li qual sia sempre tegnudi accompagnar el Vardian da Mattin, e sia tegnudi a ogni spesa delli dì ordenadi over da mattin. E chi non vegnisse o non havesse zusta scusa sia ammonidi. E se da può elli fallirà, debbia esser via cazzadi e tornar non possa questi 60 se elli no starà mezo anno fuora e mezo in prova. Et debbiase cusì muover la Scuola per zascadun de questi 60, como per quelli di 600. Conciò sia cosa che sempre i officiali che per i tempi s’attrova con grandissima fedeltade veglia all’honor e ben e accrescimento di questa benedetta Scuola. E azò che li sia solliciti a recever boni homini e sufficienti de quelli se porrà trovar per ben e stado de questa nostra fraternitade, fu proveduto per lo Guardian e affermado per i nostri 30 e per lo Capitolo di missier S. Lazaro che el sia in libertà del Vardian e di so Compagni de recever come meggio i parerà per le sue conscientie a plen e intro li 60, sì de quelli de fuora como dei 60. E questa libertade è dada ai officiali azò che provezudamente el se receva boni homeni per accrescimento de questa nostra benedeta Scuola.


Appendice

Documento A
ASVe, Scuola Grande di San Marco, busta 216 (Parti antiche circa metodi della Scuola. Tomo I, 1260-1584), carte non numerate

R: Che sia ogn’anno posto in deposito in man del Vardiano lire trentasie de grossi con le forme infrascritte, da esser dispensadi a maridar sedeci donzelle all’anno. Quali debbano esser ellette con la forma infra registrara.

In Capitolo Generale 1392. 24 marzo

In nome de Dio e della santissima mare Madonna Santa Maria e del protettor nostro misser S. Marco. Conciò sia che sempre li nostri passadi habbia vegliado a distribuir l’entrade di questa nostra benedetta Scuola in bone e perfette elemosine, e così noi semo disponudi di fa‹re› de ben in megio, e azò che l’Onnipotente ghe dia in questo mondo la sua gratia et in l’altro la sua gloria.
Mille tresento novanta, del dì 24 marzo, fu proveduto per lo Vardian e Compagni de consentimente de 50 buoni huomeni della nostra Scuola, e così fu affermado per lo Capitolo de Lazaro che da mo’ avanti, per merito delle anime nostre e per honor e stado de questa nostra Scuola, che sempre ogn’anno sia fatto un deposito delli beni dei nostri fratelli de lire 36 de grossi a oro per dar [sic] a maridar dodese donzelle fie de nostri fradelli come de sotto se dirà, el qual deposito sia in man del Vardian. E questo deposito sia oltre li altri denari deputadi a sovegnir li nostri poveri fradelli. Intendando, che li officiali che sarà per li tempi sia tegnudi de far a saver a tutti li nostri fradelli che
havesse fie legitime donzelle de etade de anni 13 in suso, overamente che fosse stade fie de nostri fredelli che fosse orfane et specialmente de quelle che i soi pari fosse mancadi in honor della Signoria nostra, le qual de rason doveria quelle esser plù raccomandade. E azò che el se dia questo beneficio a quelle che sarà cognosiude et trovade esser plù povere et in plù necessitade, volemo che i officiali debbia ben examinar la condition de quelle | | che se farà scriver a questo beneficio. E che quelle che sarà accettade sia de volontade delle do parte dell’officiali, e questo femo azò che provezudamente et meio se farà questa elemosina. E da può qulle che sarà scritte et accettade per quelli officiali, volemo che in bona gratia quelli tal offitiali sia tegnudi congregarse al luogo nostro de S. Zannepollo un dì lo qual parera plù habele, e questo sia da può che li comissarij de misser Alvixe de Buora haverà dado la gratia delli ducati 30 alle quattro donzelle fie delli nostri fradelli, come lì è tegnudi per la forma del so testamento; et questo femo azò che li officiali sia avvisà di tempo in tempo qual sarà quelle quattro donzelle soraditto le qual nu no volemo che per algun modo possa esser accettade né mettude alla gratia delle nostre in soraditte. E in quel dì che sara deputado per questo fatto debbiasse far dir una messa dello spirito Santo al nostro altar de messere S. Marco, et ditta quella messa debbiase far tante cetole quante sarà le donzelle accettade a questo benefitio, su le qual cetole sia scritto el nome de tutte le ditte, e può sia metude tutte in capello e tirade fuora a una per una per man d’un garzon vergene. Et quella che sarà tirada in prima fuora sia scritto el nome de quella suso un foio de carta, e per simil muodo se vada tirando tutte le altre fuora e scritte l’una dietro l’altra come le vignerà. Et tolto che sarà tutte le ditte cetole sarà tirade fuora per lo modo ditto, volemo che quella o quelle che mancasse non possa esser per nessun muodo a quella gratia in quello anno. Et fatto questo sia appareiado altramente cetole quante sarà stado le ditte donzelle clamade, entro le qual ghe sia dodese contrasignade che diga «Gratia», e sia metude tutte in un cappello et sia da recapo chiamate le ditte donzelle che vada tutte a | | tuor la cetola dal cappello con le so man proprio una driedo l’altra come li sarà tocado la volta, non possando nessuna altra persona tuor la cetola per nome de alguna de quelle se non quella propria a chi sarà toccada la volta. Et a quelle che toccherà la cetola che diga «Gratia» debba haver ducati 30 d’oro per ciascheduna per so maridar, e così farà domentre che sarà vegnude le dodese zetole de gratia fuora. Et quelli tal deneri non se dia se le non sarà andade a marido, e se caso fosse che tutte non andasse a marido in tempo di quelli officiali, debbiasi designar i deneri di quelle al Vardian e a i soi Compagni che succederà, che debbia mandar a essecution quanto che de sora è ditto. Intendando, che se el se trovasse che alguna o plusor delle nostre donzelle, di quelle a havesse toccada la gratia de messer S. Marco, cioè ducati 30 d’oro per zascheduna, e fosseli dada la gratia della commissaria de Misser Alvise de Buora como è ditto de sora, volemo che tutte quelle che havesse la dicta gratia che le haveva de messer S. Marco de ducati 30 come è ditto non se debbia haver a mente per nessun muodo. E che in luogo de quelle che fosse alla ditta condition ne sia trovade altrettante delle fie delli nostri fradelli, le qual sarà cognossude esser in plù necessitade, e a quelle a chi la sarà dada sia de volontade de do parte delli offitiali, come è ditto de sora. Et questo ordenemo azò che sempre sedese donzelle fie delli nostri fradelli habbia la gratia de ducati 30 d’oro per zascaduna ogn’anno. Intendando, che le dette donzelle sì xe le nostre dodese e le quattro della comissaria da cha da Buora. E azò che la nostra perfetta intention vada meio a essecution, volemo che tutte le intrade del Vardian da Mattin ch’el scoderà dai nostri fradelli, e così tutti li altri danari li qual pervegnisse | | alla Scuola di quelli che intrasse per absenti ‹alla disciplina› over per nobeli, tutti sia messi e scritti a questo deposito, e che el ditto Vardian debbia ogni capo del mese consignar al Vardian Grando et alli suoi Compagni li deneri che el se trovasse haver scossi per le ditte cason, et per lo Scrivan sia scritto in lo quaderno grando che se scrive le altre intrade della Scuola «recevudi dal Vardian da Mattin per lo deposito delle novizze», fazandoli una parte per se azò che in capo dell’anno se possa veder quello che per ello sarà scosso. E se caso fosse che el non assoplisse al numero del deposito, che de‹ve› esser lire 36 de grossi, che el Vardian con li so Compagni debbia tegnir muodo con effetto, como discrettamente li saverà, che el sia assoplido al numero sovrascritto. Intendando, che el no se possa per muodo algun cazar man in li imprestidi della Scuola, li quali è deputadi per sovention delli nostri poveri del nostro hospedal. E questa benedetta devottion sia fatta ogn’anno in perpetuo, azò che messer Domenedio conserva la nostra benedetta Signoria in bon stado, e che le aneme de quelli che darà sovention a questo deposito quando misser Domenedio li chiamerà da ello li dia vita eterna. E se caso fosse cha algun delli nostri fradelli domandasse sovention per alguna so fia che el maridasse avanti questo tempo, che quelli tal sia sovegnudi como meio parerà alli offitiali, intendando che quelle tal non sia soggetti al beneficio delli 30 ducati. E questo Capitolo debbia esser observado e non si possa revocar sotto pena de esser cazadi di questa nostra fraternitade.

Tratta dalla nostra Mariegola Nova della nostra Scuola di S. Marco. Cap. 48 c. 22


Documento B
ASVe, Inquisitori e revisori sopra le Scuole Grandi, 1 (Capitulare), cc. 3r-v

R: Guardian Grande, Vicario, Guardian da Matin o Scrivan non possa esser elletto se non chi non è venetian originario per nation, e non per privilegio, eccetto quelli li quali sono stati anni vinti nelle Scole.

1409 10 Febraro in Consiglio di X

Conciosia che l’infrascritta provision appar alla nostra Signoria buona et utele et honorifica per le quattro Scuole di Venetia. El va parte che da qui inanzi non possa esser elletto Guardian Grande, né etiamdio Guardian da Matin, né Vicario o Scrivan in alcuna delle dette Scuole de battudi alcuno il qual non sia nostro venetian originario per nation, e non per privilegio. Non intendendo però di quelli fatti cittadini originari per privilegio, li quali sono e sono stati delle |c. 3v| dette Scuole da anni 20, over più. Et se alcuno di loro i quali sono e saranno delle dette Scuole ellezessero overo facessero contro quelli è detto di sopra in qualcun delli detti officij, sia privo perpetuamente di quella Scuola in la quale lui fosse, e così si acconzi in le Mariegole di ciascuna delle Scole de battudi per osservation delle sopradette cose.

Tratta dalla Mariegola delle veneranda Scola Grande della Carità a carta 23 t‹ergo›, et alla Mariegola della veneranda Scola Grande di San Giovanni Evangelista a c. 25 t‹ergo›, et alla Mariegola della Scuola Grande della Misericordia a c. 22 tergo.


Documento C
ASVe, Scuola Grande di San Marco, busta 216 (Parti antiche circa metodi della Scuola. Tomo I, 1260-1584), carte non numerate

R: Tempo e forma della Traslation della Scola da Santa Croce a SS. Gio. Paulo

1438 25 aprile

Memoria fazo mi Bertolin dalla Porta fu de Messer Anzolo dalla Porta, come in el dito zorno fu traslada la Scuola del nostro protettor apostolo evangelista messer San Marco a S. Zuanne e Pollo, con solenne e devota procession, accompagnadi con li nostri 30 Prevedi e più di 100 frari di S. Zane Pollo con molte reliquie e canti devotissimi, e dopo se venne dietro noi le altre scuole e compagnosse fino a S. Marco, e fossemo al numero de spoiadi 525 oltre molti vestidi. Et dapoi ditto la messa con solennitade per [sic] de Recanati fessimo la intrada della detta Scuola, la qual i era sta comenzada adì 9 Agosto 1437, fatto dalla fondamenta in suso. Pregado la Santissima Trinitade, Padre Figlio el Santo Spirito, e la nostra avocata Verzene e madre Madonna Santa Maria, e la Veraxia +, el protetor nostro messer S. Marco che la guarda e defenda da ogni na fortuna, et aiuti e multiplichi i beni della santa fraternitade per ben e utile e sovention de poveri, e al fin nostro  che doni la sua grazia et vita, et fu despose sino al detto dì 25 aprile ducati 3200 in circa.


Documento D
ASVe, Inquisitori e revisori sopra le Scuole Grandi, 1 (Capitulare), cc. 28v-29r
1520 23 febraro in Consiglio di X

Essendo, come manifestamente si vede, introdotta una mala prattica nelle Scole Grandi di questa Città nell’ellettioni delle sue Banche e presidenti di quelle, che coloro i quali se attrovano a far tal ellettion se le danno di mano in mano a suoi parenti et amici con pratiche da non esser tolerate, da che sucede che alle volte sono elletti dalle prefate Banche persone di qualità e sorte che attendono a manizar lo entrade e legati a suo modo con detrimento de poveri et altre elemosine, che per quelli che hanno a dispensar nelle qual non se veda mai el conto del dinaro al che per honor de missier Giesù Christo e ben et utile dei poveri di dette Scuole sia necessario far provision.
L’anderà parte che per auttorità di questo Consiglio sia preso e statuido che in tutte le ellettion delle Banche |c. 29r | et cadauna di quelle delle predette Scole dei battudi, quando si faranno esse ellettion e così in dispensar case, maridar donzelle et altre cose importanti, convocar si debbano appresso quelli della Banca dodeci di essa Scola di Zonta, quali dodeci siano elletti per essi dalla Banca con il Capitolo suo General, et non altrimenti. Qual dodese di Zonta debbano esser persone che non si cazzino con alcun che sia di Banca per parentella di padre, fio, frar, cugnado, zerman, suoceri, zeneri, fio de frar de sorella, et primarij della Scola. La qual Zonta, ridotta fino al numero di otto, insieme con essa Banca ballotar debbi el Guardian novo da esser elletto, et tutti et cadauni altri offitiali sì di tutt’anno come di mez’anno come l’occorrerà. In modo che sempre in ogni ellettion che se ha a far, dispensar case, maridar donzelle ut supra, ne intervenga simil Zonta qual habbi a durar un anno. Dichiarando etiam che el non se possa rimaner alcun in tali offitij né dispensar case etc, se non con li doi terzi delle ballotte. Et ita se debbia osservar continuij temporibus de anno in anno.

***

Documento E
ASVe, Scuola Grande di San Marco, Reg. 8 (Summario generale di tutte le leggi, ordini, constituzioni & terminazioni), c. 127r

In Consiglio di X 1520 23 Febraro

Nell’ellettioni della Banca, nel dispensar case, maridar donzelle et altre cose importanti, sia oltre la Banca aggionti altri dodeci. Siano eletti per Capitolo General. Siano persone che non si cazzino da capello con alcuno di Banca. Si debbano redur almeno al n. di otto. Debbano ballottar il Guardian Grando novo, e tutti altri officiali così di tutt’anno, come di mezz’anno. Durino un anno. Habbino contumacia un altro anno. Si habbino a cazzar uno con l’altro e con quelli della Banca.

Mariegola S. Marco c. 62


Indice e parafrasi della "Mariegola"

 

1. Dedicazione
In onore della Trinità, della Vergine, degli apostoli Pietro e Paolo, di San Marco e di tutti i Santi, e in onore del papa e della Chiesa di Roma, e del doge, del Maggior Consiglio e della città di Venezia, i confratelli promettono di imitare la carità di Cristo attraverso la loro mortificazione spirituale e corporale in onore del sangue versato sulla Croce in remissione dei peccati del mondo. Che, come sarà statuito da molti dei Capitoli contenuti in questa Mariegola, la confraternita mostri la stessa carità nei confronti del prossimo, e che questo sia fatto in onore di San Marco la cui intercessione presso Dio permetta di salvare le anime dei confratelli.

2. Fondazione della Scuola
La congregazione fu fondata in onore di San Marco nel 1260 (vedi Introduzione) nella città di Venezia.

3. Capitolo 1
Che ogni volta che il Capitolo Generale sarà convocato (vedi. 22. Cap. 21) si leggano tutti i Capitoli contenuti nella Mariegola e ogni fratello sia tenuto a recitare un’Ave Maria in onore della Beata Vergine.

4. Capitolo 2
Che i Capitoli contenuti nella Mariegola – decretati in onore di Dio, della Beata Vergine, di San Marco e di tutti i Santi – siano rispettati e mantenuti, salvo che questi non arrechino disonore al doge e a Venezia. In tal caso vengano cassati e si ritengano non validi. Che ogni ulteriore miglioria della Mariegola sia fatta in onore del doge, della patria e di tutti i cristiani.

5. Capitolo 3
Che ogni nuovo membro della Scuola giuri di rispettare i Capitoli della Mariegola di fronte a Dio, alla Beata Vergine, alla vera Croce e a San Marco. Che a ogni nuovo membro sia consegnata una tavoletta con inscritto il suo nome e una cappa con il simbolo della Scuola. È fatto divieto di allontanarsi dalla Scuola con la cappa senza il permesso del Guardian Grande o del suo Vicario sotto pena di un’ammonizione ufficiale. In caso un confratello fosse espulso dalla confraternita, il Guardian Grande sia tenuto a confiscare la cappa e restituirla alla Scuola.

6. Capitolo 4
Che in occasione della quinta domenica di Quaresima il Capitolo Generale (di S. Lazaro) elegga i seguenti membri della Banca: Guardian Grande, Vicario, Guardian da Mattin, dieci Degani (tutto l’anno), due Nonzoli e due Bagnadori. Che i Bagnadori rimangano in carica a vita, e in caso l’eletto rinunciasse all’ufficio la Banca elegga un sostituto. Che se i Degani, Nonzoli e Bagnadori fossero temporaneamente impossibilitati a svolgere il compito affidatogli, la Banca debba eleggere dei sostituti che dovranno essere confermati durante il sunnominato Capitolo Generale; essi decadranno in occasione del Capitolo Generale successivo. Che la domenica prima dell’Assunzione della Vergine (15 agosto), si convochi il Capitolo Generale (d’Agosto) e si eleggano lo Scrivano, due Degani (mezzo anno) e un Nonzolo. Che questi ufficiali affianchino per sei mesi la Banca in carica al momento della loro elezione, e per i sei mesi successivi la nuova Banca eletta in occasione del Capitolo Generale di (S. Lazaro). Che il confratello che rifiutasse l’incarico di Guardian Grande venga dissuaso, e se non cambiasse idea sia espulso dalla Scuola. Che nessuna Banca possa annullare questo Capitolo, pena l’espulsione di tutti i suoi membri.  

7. Capitolo 5
Che gli ufficiali della Banca non possano essere declassati, e che alla fine del loro mandato siano esclusi dalle elezioni per tre anni. Che nessuno possa essere eletto Guardian Grande se prima non avrà ricoperto un altro incarico nella Banca, e che nessuno sia eletto alla Banca prima che sia passato un anno dal suo ingresso nella Scuola. Chi non rispettasse questo Capitolo sia espulso dalla confraternita.

8. Capitolo 6
Che ogni giorno ordinato i Degani debbano notificare al Guardian Grande tutti i confratelli che si trovassero in stato di necessità; che debbano riferire ai nobili del loro raggruppamento di tutti i confratelli deceduti per poter recitare dieci Padre Nostro e dieci Ave Maria in suffragio della loro anima. Che ogni Degano abbia un elenco con il nome e la contrada di provenienza di tutti i confratelli del suo raggruppamento, e che il confratello che dovesse cambiare domicilio informi il Degano competente e si iscriva all’elenco di appartenenza. Che i Degani siano tenuti a esibire il loro elenco a ogni giorno ordinato o ogni qual volta il Guardian Grande lo richiedesse. Che chiunque contravvenisse a questo Capitolo sia ammonito; che la Banca sia tenuta a convocare una volta al mese i trasgressori per correggerne il comportamento, e che questo sia fatto presso la sede della Scuola o nella chiesa di San Giovanni Elemosinario.

9. Capitolo 7
Che venga istituito un registro in cui si scriva il nome di tutti i confratelli della Scuola, indicando sia i nuovi entrati che coloro che saranno espulsi. Che nel registro si annotino tutti coloro che, contravvenendo ai regolamenti della Scuola, saranno ammoniti, accludendo altresì l’entità dell’ammonizione e la sua motivazione.

10. Capitolo 8
Che per tutelare l’ordine e il buon governo della Scuola non si superi il numero massimo di seicento confratelli. Che questo Capitolo non sia trasgredito per alcuna ragione, e che i nuovi membri vengano accolti esclusivamente quando dei posti si renderanno disponibili. Che l’ingresso alla Scuola sia riservato ai devoti di San Marco, e che la Banca si riservi il diritto di dare la precedenza ai figli dei membri della confraternita. Che l’ingresso di nuovi membri sia subordinato al nulla osta del Consiglio dei Dieci a cui nel mese di marzo dovrà essere sottoposto l’elenco dei confratelli deceduti o allontanati. Che ogni trasgressione a questo Capitolo sia punita con l’espulsione dalla Scuola.

11. Capitolo 9
Che si possano accogliere fino a sessanta nuovi membri non nobili a patto che siano devoti a S. Marco e che abbiano specchiata fama e buone sostanze. Che l’ingresso sia riservato a persone di età maggiore ai cinquanta anni, e che la quota d’iscrizione sia di venti ducati d’oro cadauno da destinarsi alla cura dei poveri confratelli della Scuola. Che ai sessanta nuovi membri siano riconosciuti gli stessi benefici riservati ai confratelli che praticano la flagellazione, e che ai nobili già iscritti “alla disciplina” sia impedito di candidarsi. Che il Guardian Grande affidi l’elezione dei sessanta nuovi confratelli a un comitato apposito (“30 huomeni in su”) che valuti le credenziali dei candidati; per essere ammesso ogni candidato dovrà ottenere il consenso della maggioranza del comitato. Che ogni trasgressione a questo ordinamento sia punita con l’espulsione dalla Scuola.

12. Capitolo 11
Che si ammettano gratuitamente medici e chirurghi appartenenti alle due rispettive corporazioni; che questi siano tenuti a visitare i confratelli infermi.

13. Capitolo 12
Che siano ammessi gratuitamente trenta preti i quali dovranno celebrare una messa da morto per ognuno dei confratelli deceduti; che tale messa sia celebrata nella chiesa di Santi Giovanni e Paolo o presso la chiesa parrocchiale del defunto. Che almeno sei preti si presentino alla Scuola nei giorni comandati dal Guardian Grande (vedi 20. Cap. 19) per celebrare la messa e benedire le sepolture dei confratelli. Che tutti i trenta preti siano obbligati a officiare la prima domenica dopo la Commemorazione dei defunti (2 novembre) una messa in suffragio dell’anima dei confratelli. Che tutti coloro che non dovessero presentarsi, e non dovessero mandare un sostituto, siano ammoniti.

14. Capitol 13
Che per essere ammessi alla Scuola i candidati abbiano un’età compresa tra i venti e i sessanta anni, e che non siano stati membri di altre Scuole Grandi. Che gli ufficiali della Banca che dovessero contravvenire a quest’ordine siano ammoniti, e che i confratelli ammessi impropriamente siano espulsi. Che sia invalidata l’iscrizione di tutti coloro che saranno stati ammessi dopo essere deceduti, e che gli ufficiali della Banca che non dovessero rispettare questo comandamento siano espulsi dalla Scuola.

15. Capitolo 14
Che tutti i confratelli siano tenuti a presentarsi nella sede della Scuola nei giorni comandati dal Guardian Grande (vedi 20. Cap. 19). Che tutti – senza alcun litigio o alterco con pena di essere ammoniti – ritirino la propria tavoletta e vestano la cappa. Che coloro che fossero impossibilitati a presentarsi siano tenuti ad avvisare il Guardian Grande o il suo Vicario. Che tutti gli assenti ingiustificati siano ammoniti dalla Banca e obbligati ad accompagnare il Guardian da Mattin in tutte le uscite ufficiali della Scuola; che coloro che dovessero rifiutarsi di ubbidire a questo comandamento siano espulsi. Che tutti coloro che dovessero abbandonare le celebrazioni senza permesso siano espulsi. Che a nessun membro della Scuola, nemmeno gli ufficiali, sia concesso di ritirare la tavoletta di un confratello assente con pena di ammonizione. Che chi dovesse lamentarsi di quest’ordine sia espulso dalla Scuola. Per volontà del Consiglio dei Dieci è vietato alla Scuola di muoversi per la città dalla terza campana della sera (o rialtina) fino alla campana del Matutin (o de San Marco).

16. Capitolo 15
Che ai confratelli che non dovessero presentarsi nei giorni comandati dal Guardian Grande sia segnato un punto sulla tavoletta. Che il caso sia quindi giudicato dalla Banca a cui spetterà di valutare le ragioni dell’imputato e decidere se revocare l’ammonizione oppure comminare al colpevole un richiamo ufficiale. In tal caso, che il richiamo sia verbalizzato, e se durante il periodo dell’ammonizione egli fosse nuovamente colto in fallo sia espulso dalla Scuola per due anni. Che passati i due anni egli possa essere riammesso solo se avrà vissuto onestamente.

17. Capitolo 16
Che sia annotati sulla Mariegola tutti i confratelli ammoniti, indicando altresì le ragioni e le modalità. Che l’ammonizione non possa durare più di tre anni, mentre sia libertà della Banca di fissare il termine minimo della sanzione. Che tutti coloro che dovessero essere colti in fallo nel periodo dell’ammonizione siano espulsi. Che a tutti coloro che si saranno comportati correttamente sia invece concesso di chiedere la grazia alla Banca, e sia quindi cancellata l’ammonizione dalla Mariegola. Che chiunque fosse colto a cancellare indebitamente l’ammonizione della Mariegola e dalla tavoletta sia espulso.

18. Capitolo 17
Che ogni confratello sia tenuto a pagare quattro soldi ciascuno nei giorni ordinati dal Guardian Grande (vedi 20. Cap. 19) e in occasione della morte di ogni membro della Scuola. Che i soldi raccolti siano utilizzati per la cura dei confratelli bisognosi, per la loro sepoltura e per le spese in cera necessarie allo svolgimento delle celebrazioni della confraternita. Che tutti i confratelli siano tenuti a versare i soldi entro il termine del mandato del Guardian Grande in carica, e se due mesi dopo l’elezione del nuovo Guardiano i soldi non fossero stati ancora consegnati, che il debitore sia espulso dalla Scuola. Che ogni Giovedì Santo sia offerto un pranzo a tutti i confratelli, e che per questa carità la Banca abbia la facoltà di decidere la somma che i confratelli saranno tenuti a corrispondere.

19. Capitolo 18
Che la prima domenica di ogni mese almeno sei dei preti della Scuola (vedi 13. Cap. 12) siano tenuti a celebrare una messa in suffragio dell’anima di confratelli deceduti e si benedicano le loro sepolture. Che in questa occasione tutti i confratelli della Scuola debbano presenziare alla messa nella chiesa di Santi Giovanni e Paolo, e che successivamente partecipino alla processione. Che tutti coloro che non dovessero presentarsi siano ammoniti, e se moriranno prima della fine del mese che nessuno della Scuola sia tenuto a partecipare alle loro esequie.

20. Capitolo 19
Che tutti i confratelli, vestita la cappa della Scuola, siano tenuti a partecipare alle processioni che si terranno nei giorni seguenti: festa dell’Annunciazione (25 marzo); Venerdì Santo; festa di San Isidoro (16 aprile); festa di San Marco (25 aprile); festa del ritrovamento della Santissima Croce (3 maggio); Corpus Christi; festa dei Santi Vito e Modesto (15 giugno); festa del ritrovamento del corpo di San Marco (25 giugno); festa dell’Assunzione della Vergine (15 agosto); festa della Natività della Vergine (8 settembre); Commemorazione dei morti. Che siano esentati solo coloro che dimostreranno di avere i seguenti impedimenti: che siano ammalati, che siano stati convocati in tribunale, che debbano presenziare al matrimonio di un familiare o di un amico stretto, che debbano assentarsi da Venezia per affari o per qualsiasi altro impegno che potesse arrecare loro danno. Che l’esenzione sia confermata dalla Banca, e in assenza di tale conferma si proceda con l’ammonizione.

21. Capitolo 20
Che il giorno della festa di San Marco (25 aprile), vestita la cappa della Scuola e con in mano un cero, tutti i confratelli siano tenuti a partecipare alla processione in Piazza San Marco e alla messa che si terrà in basilica. Che tutti i confratelli debbano inginocchiarsi davanti al portale della basilica di San Marco, e che tutti recitino tre Padre Nostro e tre Ave Maria in suffragio della città di Venezia e di tutti i suoi abitanti.

22. Capitolo 21
Che il Guardian Grande sia tenuto a convocare il Capitolo Generale tre volte all’anno: la domenica prima della festa dell’Assunzione della Vergine; la domenica prima della celebrazione del Natale; e la quinta domenica di quaresima. Che in occasione dei tre Capitoli sia data lettura dei Capitoli della Mariegola. Che tutti i confratelli partecipino ai tre Capitoli Generali e che nessuno abbia l’ardire di parlare senza licenza. Tutti coloro che dovessero contravvenire a questo Capitolo siano ammoniti.

23. Capitolo 22
Che nessun Guardian Grande possa alterare di propria iniziativa i contenuti della Mariegola. Che qualsiasi aggiunta o espunzione dei Capitoli sia prima approvata dalla Banca, quindi ratificata da un comitato apposito (“30 in su delli frati”) convocato dal Guardian Grande, e infine confermata in Capitolo Generale dalla maggioranza dei confratelli.

24. Capitolo 23
Che il confratello che fosse colto a bestemmiare, percuotere i genitori, denigrare la Scuola, la Banca o qualunque dei suoi compagni, sia tenuto a presentarsi alla sede a Santi Giovanni e Paolo o alla chiesa di San Giovanni Elemosinario a Rialto per invocare la grazia. Che il confratello sia comunque ammonito, e qualora si rifiutasse di riconoscere le sue colpe sia espulso dalla Scuola.

25. Capitolo 24
Che qualora un confratello cadesse in malattia sia avvisato il Guardian Grande. Che il Guardian Grande si rechi a visitare l’infermo, o in caso di impedimento disponga affinché qualcun altro lo sostituisca. Che il Guardian Grande utilizzi i fondi della Scuola per aiutare i poveri confratelli infermi, e si curi della loro sepoltura.

26. Capitolo 25
Che il confratello a cui la Banca comanderà di visitare un infermo o vegliare un morto non possa rifiutarsi, salvo che per giusta causa. Che il confratello che dovesse rifiutarsi sia ammonito ed escluso per un mese dai benefici della Scuola.

27. Capitolo 26
Che a tutti i confratelli che dovessero ammalarsi fuori Venezia siano garantiti i benefici della Scuola. Che chiunque dei confratelli che, informato dei fatti, si trovasse nelle vicinanze dell’infermo, sia tenuto a visitarlo e a provvedere alla sua eventuale sepoltura. Che il Guardian Grande rimborsi il confratello delle spese sostenute.

28. Capitolo 27
Che qualora un confratello morisse fuori Venezia tutti i membri della Scuola, vestita la cappa, prendano parte alla messa a Santi Giovanni e Paolo che si terrà la domenica successiva alla diffusione della notizia. Che tutti i confratelli siano tenuti a flagellarsi e a partecipare alle consuete celebrazioni. Che se un confratello chiedesse di essere seppellito fuori Venezia nessuno della Scuola sia tenuto a partecipare alle esequie.

29. Capitolo 28
Che in caso di morte di un confratello tutta la Scuola si rechi presso la sua dimora e ne accompagni la salma fino alla sepoltura. Che sia impedito a parenti e amici di occuparsi del defunto, e che sia prerogativa del Guardian Grande scegliere i confratelli che dovranno svolgere questo compito. Che tutti i membri della Scuola recitino dieci Padre Nostro e dieci Ave Maria in suffragio dell’anima del defunto. Che coloro che saranno impossibilitati a partecipare alle esequie recitino le orazioni privatamente, e quelli che non lo faranno devolvano due elemosine in suffragio dell’anima del defunto. Che il corpo non sia seppellito prima di aver recitato una messa da morto.

30. Capitolo 29
Che ogni lunedì sia celebrata presso l’altare della Scuola nella chiesa di Santi Giovanni e Paolo una messa in suffragio dell’anima dei confratelli a cui dovranno presenziare almeno due membri della Banca. Che a tutti i benefattori che si cureranno dei nostri confratelli siano riservati i benefici concessi ai membri della Scuola. Che d’ora in avanti la Banca paghi un prete per celebrare una messa al giorno presso l’altare della Scuola nella chiesa di Santa Croce (di Luprio) in suffragio dell’anima dei confratelli, vivi e morti; che finita la messa il prete si rechi a benedire le sepolture della Scuola. Che la Banca abbia la facoltà di confermare o sostituire il prete, e che questi sia pagato ogni sei mesi.

31. Capitolo 30
Che ogni domenica dopo la Commemorazione dei morti (2 novembre) tutti i trenta preti della Scuola celebrino una messa per l’anima dei confratelli. Che tutta la Scuola sia tenuta a partecipare vestendo la cappa e percuotendosi. Che tutti quelli che non si presenteranno alle celebrazioni, e che in seguito dovessero morire prima della fine del mese, siano esclusi dalle celebrazioni in suffragio della propria anima.

32. Capitolo 31
Che si elegga un prete che debba recarsi alla Scuola ogni domenica per informarsi su ogni eventuale decesso. Che in caso affermativo il prete sia tenuto a informare i trenta preti della Scuola del numero dei decessi, e che questi celebrino al più presto una messa in suffragio dell’anima di ogni confratello deceduto. Che ogni mese il prete si rechi presso i monasteri e conventi consociati con la Scuola per riferire il numero dei confratelli deceduti, e che le loro anime siano ricordate nelle orazioni. Che lo stesso sia fatto da tutti i membri della Scuola in suffragio dei defunti nei monasteri e conventi, ovvero si faccia una elemosina. Che il prete rimanga in carica un anno, e che alla fine del mandato spetti alla Banca la decisione di confermarlo o sostituirlo.

33. Capitolo 32
Che ogni Guardian Grande sia obbligato a dar ragione delle spese affrontate dalla Scuola due volte all’anno. Che la prima domenica dopo Pasqua, la Banca uscente consegni ai nuovi ufficiali i conti di tutti i beni della Scuola. Che a seguito del suo insediamento il nuovo Guardian Grande, per conto della Banca, si presenti in Capitolo Generale per dar conto di ogni entrata, spesa, e somma rimanente.

34. Capitolo 33
Che il Guardian Grande non possa fare alcuna spesa diversa da quelle previste dalla Mariegola. Che in caso di spese straordinarie il Guardian Grande debba chiedere il nulla osta a un comitato apposito (“30 in suso”). Che chiunque dovesse contravvenire a questo comandamento sia ammonito, e debba renderne conto al Capitolo Generale.

35. Capitolo 34
Che il Guardian da Mattin non possa spendere in alcun modo il denaro della Scuola, non possa appropriarsi delle elemosine raccolte per la cura dei poveri confratelli e non possa appropriarsi delle cappe della Scuola. Che ogni prima domenica del mese il Guardian da Mattin renda conto dei soldi ricevuti dalla Banca, e che questi siano annotati nel registro delle entrate sotto la voce “ricevudi dal Guardian da Mattin”. Che il Guardian Grande uscente dia conto al nuovo eletto di tutte queste spese.

36. Capitolo 35
Che a due Degani venga affidato ogni anno il compito di custodire le cappe della Scuola, e che questi debbano annotarne il numero in un registro apposito. Che i confratelli che dovessero assentarsi da Venezia consegnino le proprie cappe al Guardian Grande, il quale le darà in deposito ai due Degani; che al rientro dei confratelli in città le cappe siano restituite. Che la Banca possa chieder conto ai due Degani di tutte le cappe in loro custodia.

37. Capitolo 36
Che tutti i confratelli della Scuola siano tenuti a confessarsi almeno una volta all’anno, e che possibilmente ricevano la comunione il giorno di Pasqua.

38. Capitolo 37
Che al tempo della propria morte tutti i confratelli istruiscano i figli affinché si iscrivano alla Scuola. Che questi rispettino e riveriscano la Scuola in onore di San Marco e dei propri padri.

39. Capitolo 38
Che se dovesse sorgere una lite tra due confratelli, chiunque lo venisse a sapere sia tenuto a informare la Banca. Che la Banca e tutti i confratelli si prodighino affinché nel termine di otto giorni la lite sia ricomposta, e che il confratello che rifiutasse la riconciliazione entro il termine stabilito sia espulso dalla Scuola. Che in caso di spargimento di sangue la Banca abbia piena facoltà di scegliere la pena più adeguata da infliggere al colpevole.

40. Capitolo 39
Che sia denunciato alla Banca il confratello che dovesse commettere peccato mortale con una donna, che perdesse al gioco grandi somme di denaro, che commettesse qualsiasi altra forma di peccato e che infrangesse i comandamenti della Mariegola. Che all’informatore sia garantito l’anonimato, e che il peccatore abbia otto giorni di tempo per correggersi con pena l’espulsione dalla Scuola. Che chiunque dovesse commettere un furto sia espulso.

41. Capitolo 41
Che se un confratello dovesse trasferirsi fuori Venezia sia estromesso dalla Scuola. Che se questi dovesse tornare stabilmente a Venezia, e volesse rientrare nella Scuola, gli sia data la precedenza tra coloro in attesa di iscrizione, posto che abbia condotto una vita onesta.

42. Capitolo 42
Considerato che le opere di carità della Scuola sono fatte in gloria ed esaltazione di Cristo, della Vergine, della Trinità, del protettore di Venezia San Marco, e in onore della città e del suo stato, si decreta che la Scuola possa alloggiare otto poveri confratelli in una casa ubicata a Santa Croce, così come deciso nel 1374 dal Doge assieme ai Capi di Quaranta e al Maggior Consiglio. Che il Vicario della Scuola provveda al mantenimento degli ospiti e di una domestica che si curi della loro pulizia. Che il Vicario debba dar conto alla Banca delle spese sostenute quattro volte all’anno. Che nel caso venisse a mancare uno degli ospiti la Banca debba sostituirlo con un povero confratello della Scuola. Che a seguito della messa del lunedì (vedi 30. Cap. 29) gli ufficiali presenti sia tenuti a visitare gli ospiti della casa.

43. Capitolo 43
Che nessuno ardisca dileggiare e criticare i Capitoli di questa Mariegola, composti in onore di Dio, della Vergine e dell’Evangelista San Marco. Che chiunque dovesse contravvenire a questo precetto sia dannato, ma che la bontà divina abbia misericordia dei peccatori e li riporti sulla retta via correggendone gli errori. Che tutti coloro che rispetteranno i Capitoli della Mariegola ricevano la grazia divina e trovino in San Marco il loro intercessore presso Dio. Che si faccia una copia di questa Mariegola, e che sia conservata nella sede della Scuola dentro l’armadio in cui si trova l’elenco dei confratelli. Che si facciano tre copie delle chiavi dell’armadio, e che siano custodite dal Guardian Grande, dal Vicario e dallo Scrivano. Che in caso di correzione dei Capitoli questi siano aggiunti in bella scrittura sulla Mariegola e sulla sua copia, e che mai sia scritto il nome di un Guardian Grande o qualsiasi altro confratello. Che i capitoli della Mariegola abbiano come fine la pace e la carità per mezzo dei quali si riceve la grazia in terra e la gloria nel Regno dei Cieli.

44. Capitolo 44
Che se un confratello dovesse commettere alcun peccato non menzionato nella Mariegola, sia facoltà della Banca l’espellere, richiamare, ammonire o affidare il colpevole al Guardian da Mattin in proporzione del peccato commesso. Che chiunque non dovesse rispettare il volere della Banca sia espulso.

45. Capitolo 45
Che si possano ricevere sessanta nuovi membri non nobili che debbano sempre accompagnare il Guardian da Mattin e pagare le elemosine nei giorni ordinati. Che chiunque di questi sessanta dovesse assentarsi senza giusta causa sia ammonito, e se perseverasse sia espulso; che non sia riammesso prima di aver scontato sei mesi fuori dalla Scuola e sei mesi di prova. Che la selezione dei sessanta nuovi membri sia affidata alla Banca, così come statuito dal comitato dei “30 huomeni in su” e dal Capitolo Generale (di S. Lazzaro).

***

Appendice

Documento A
In data 24 marzo 1390 la Banca, con conferma di cinquanta “buoni huomeni” e del Capitolo (di S. Lazzaro), decreta di istituire un fondo di trentasei lire “de grossi a oro” (corrispondenti a trecentosessanta ducati) da distribuirsi annualmente a dodici fanciulle come dote per il loro matrimonio. Che il deposito sia gestito dal Guardian Grande, e che i soldi non siano presi dal capitale destinato ai poveri confratelli della Scuola. Che le fanciulle siano orfane di età non inferiore ai tredici anni, e che venga data precedenza a coloro il cui padre sarà caduto in difesa della Signoria.
Che l’iscrizione al beneficio sia convalidata da almeno due terzi degli ufficiali competenti affinché l’elemosina sia data alle fanciulle più povere e bisognose. Che una volta accettate al beneficio tutte le candidate siano convocate presso la sede della Scuola dove, a seguito della celebrazione della messa, saranno sorteggiate dodici fanciulle a cui verranno promessi trenta ducati da corrispondersi solo in occasione delle loro nozze. Che queste dodici fanciulle non possano concorrere al lascito di Alvise Buora, la cui commissaria beneficia altre quattro fanciulle all’anno. Che tutto il denaro riscosso dal Guardian da Mattin, e tutto quello che dovesse pervenire alla Scuola in ragione del detto beneficio, sia consegnato alla Banca alla fine di ogni mese. Che lo Scrivano sia incaricato di annotare nell’apposito registro tutte le entrate sotto la voce “ricevuti dal Guardian da Mattin”, in modo che alla fine dell’anno si saprà quanto il Guardian da Mattin ha versato. Che se alla fine dell’anno non fosse disponibile il denaro necessario al beneficio, la Banca sia tenuta a raccogliere la somma mancante senza intaccare il fondo destinato ai poveri confratelli della Scuola. Che se alcun confratello dovesse chiedere un’elemosina per una figlia già sposata, la somma rilasciata sia a discrezione della Banca, fermo restando che i soldi non potranno essere presi dal fondo annuale per le fanciulle da marito. Che il Capitolo sia rispettato, e che chiunque dovesse contravvenire sia espulso dalla Scuola.

Documento B
In data 10 febbraio 1409 il Consiglio dei Dieci decreta che tutti i candidati alla Banca debbano essere cittadini originari per nation, e non per privilegio. Che i cittadini veneziani per privilegio possano concorrere all’elezione non prima di aver trascorso venti anni nella Scuola. Chiunque contravvenisse a questo Capitolo sia espulso in perpetuo dalla Scuola. Che ogni Scuola sia tenuta ad annotare questo Capitolo nella sua Mariegola.

Documento C
Descrizione del trasferimento della Scuola Grande di San Marco da Santa Croce (in Luprio) presso la nuova sede in campo Santi Giovanni e Paolo (25 aprile 1438) scritta da Bertolin dalla Porta di Angelo. Il trasferimento fu celebrato con una solenne processione a cui parteciparono i trenta preti della Scuola, cento frati domenicani di Santi Giovanni e Paolo, più di cinquecento venticinque confratelli e i membri delle altre Scuole Grandi.

Documento D
In data 23 febbraio 1520 il Consiglio dei Dieci decreta che agli ufficiali di ogni Scuola Grande si aggiungano dodici confratelli (Zonta) incaricati di supervisionare le elezioni della Banca e la regolarità della distribuzione di tutte le elemosine. Che almeno otto dei dodici della Zonta siano sempre presenti, e che le loro decisioni siano prese a maggioranza. Che i dodici della Zonta siano eletti dalla Banca e dal Capitolo Generale, e che non abbiano con gli ufficiali in carica alcun legame di parentela (padre, figlio, fratello, cognato, cugino, suocero, genero e nipote). Che questo Capitolo sia valido in perpetuo.

Documento E
Conferma del Documento D contenuta nella Mariegola della Scuola di San Marco e annotata in data 23 febbraio 1520.